Passano dalla Asl all’Istituto Nazionale per la Previdenza le funzioni di controllo relative alle visite fiscali INPS dei dipendenti Pubblici, novità anche sui disabili e sui segretari comunali.
La riforma della Pubblica Amministrazione (DDL. 1577) prosegue il suo iter parlamentare in Senato dove sono stati approvati importanti emendamenti che riconfigurano il funzionamento delle visite fiscali INPS.
Visite fiscali INPS
Nel 2015 cambiano le regole per le visite fiscali. Nuovi orari, sanzioni, stipendio, la guida completa per il prossimo anno. Cambiano le regole e gli orari relativi alle visite fiscali per i dipendenti pubblici e privati che si assentano dal lavoro per malattia. A diramare le nuove regole è l’INPS che illustra i cambiamenti che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2015 sono stati modificati a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011 che ha previsto che la verifica della reperibilità del lavoratore da parte dell’Inps possa essere attivata “dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Medici fiscali e lavoratori saranno tenuti a rispettare le direttive dell’Istituto nazionale. I secondi, in particolare, nel caso in cui, al momento della visita non si trovassero nel domicilio indicato nella documentazione, andranno incontro a sanzioni.
Visita fiscale
La visita fiscale è prevista ai sensi dell’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute (può essere sostituita anche dalla visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente se concordata con l’ASL). La visita fiscale non è soltanto un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma si consiste in una vera e propria verifica di merito.
Obbligo della visita
L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno SOLO nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).
La “giornata non lavorativa”, come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all’articolazione del turno cui il dipendente è assegnato nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.
Per tutti gli altri casi le visite fiscali sono ricondotte alla discrezionalità del Dirigente scolastico.
Riduzione della prognosi
Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga di ridurre il periodo di malattia rispetto a quello stabilito dal medico curante, il dipendente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo.
Se non riassume servizio, l’Amministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che il mancato rientro in servizio integra i presupposti dell’assenza ingiustificata con tutte le conseguenze di legge anche sul piano disciplinare.
Il medico di controllo, però, se modifica la prognosi dovrà darne adeguata motivazione scritta.
Negazione dell’infermità
Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga esaurita la malattia inviterà il dipendente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo.
Se il dipendente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano un’infermità diversa da quella valutata nella visita di controllo.
Nuove regole 2015 INPS
La nuova normativa INPS Visita fiscale 2015 ha chiarito le modalità e il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di visita fiscale nei confronti dei lavoratori che dichiarano uno stato di malattia, che da tale data può essere richiesta per via telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall’Istituto.
In altre parole, il datore di lavoro ha diritto a richiedere all’Inps il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, maanche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.
Il datore di lavoro, mediante i servizi online dell’Inps, richiede e dispone, pertanto, il controllo fiscale del suo dipendente che si dichiara in malattia per un certo numero di giorni o per una sola giornata, il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, con il quale può conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale, dallo stato di avanzamento fino all’esito finale della visita medica.
Importante: se un tempo la visita fiscale poteva essere richiesta per motivi di fattibilità solo un paio di giorni dopo la dichiarazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, oggi, è attivabile immediatamente è quindi possibile che il lavoratore in malattia possa ricevere già nel primo giorno di assenza per malattia la visita fiscale del medico Inps.
Ecco nel dettagliole regole per il prossimo anno.
Dipendenti Statali
Vengono raggruppati all’interno di questo gruppo:
- i dipendenti statali,
- gli insegnanti,
- i lavoratori della Pubblica Amministrazione,
- i lavoratori degli Enti locali,
- i vigili del fuoco,
- la Polizia d Stato,
- le Asl,
- i militari
La reperibilità in questo caso è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend. Per quanto riguarda le fasce orarie:
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
- dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali devono rimanere presso la residenza indicata nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’Inps.
Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:
- malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita.
- Infortuni di lavoro.
- Patologie documentate e identificate le cause di servizio.
- Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.
- Gestazione a rischio.
Sono esenti anche i dipendenti che hanno già ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Dipendenti Privati
Per quanto riguarda i dipendenti privati permane l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, ma cambiano gli orari:
- dalle ore: 10:00 alle ore: 12:00.
- dalle ore: 17:00 alle ore: 19:00.
Le eccezioni e le esenzioni precedentemente elencate per i lavoratori pubblici, valgono anche per i dipendenti privati.
Visite fiscali: le regole per il medico
Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. In caso di necessità, potrà protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico.
Visite fiscali: le sanzioni
Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.
Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata.
Visite Fiscali: lo stipendio
Nel corso del periodo di assenza per malattia, lo stipendio diminuisce progressivamente alle fasce temporali:
- dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del100%;
- dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%;
- dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.
L’assenza alla visita fiscale
Premettiamo che con sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001, la Cassazione ha affermato in materia di assenza per malattia che incombe sul lavoratore, nel momento in cui invia il certificato all’INPS ed al proprio datore, l’obbligo di verificare che sia stato indicato (ed, in difetto, lo deve indicare lui stesso) il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS.
La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010 conferma l’obbligo del dipendente di comunicare all’Amministrazione l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).
In via generale, qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darnepreventiva comunicazione all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.
Per “assente alla visita fiscale” deve intendersi non soltanto l’assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo. (Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2002 n. 4233).
L’”assenza”, inoltre, è tale non solo nei casi di assenza del dipendente in occasione delle visite di controllo domiciliari ma anche nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.
Il dipendente che affermerà di essere stato presente in casa ma di non aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia, potrebbe non vedersi riconosciuta tale giustificazione alla contestazione che gli verrà mossa di “assenza dal domicilio”.
In proposito citiamo anche la sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180, che ha escluso che il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo, e quella del 14 settembre 1993 n. 9523, che ha affermato che l’irreperibilità del lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all’incontro con il medico.
Recentemente la sentenza n. 620/2012 del Tribunale di Perugia ha invece accolto il ricorso di un lavoratore al quale era stata negata dall’Inps l’indennità di malattia in quanto ritenuto assente dalla visita fiscale, perché non era riuscito ad alzarsi dal letto e a rispondere al citofono poiché da solo a casa e con febbre alta.
In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:
- non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del Tribunale di Perugia dà in un caso ragione al dipendente);
- mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
non funzionamento del citofono o del campanello; - mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
- espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi (es. accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa).
È dunque ormai consolidata l’idea per cui per concretizzare la reperibilità durante le fasce orarie prestabilite (9-13 15-18) il lavoratore ha l’obbligo di predisporre diligentemente una situazione tale da consentire il controllo domiciliare.
Ricordiamo inoltre che la Corte di Cassazione, con sentenza 14 settembre 1993 n. 9523, ha precisato che una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo la successiva visita ambulatoriale non ha lo scopo di “giustificare” l’assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso.
Pertanto, la successiva dimostrazione del lavoratore di essere ancora malato (cosa che la visita ambulatoriale potrà appunto confermare) non cancella la possibilità che il dipendente sia sanzionato per essere risultato assente al proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.
La mancata presentazione alla visita ambulatoriale costituisce invece una seconda assenza.
Sono esclusi i giorni in cui vi sia stato ricovero ospedaliero, o che siano stati accertati da una precedente visita di controllo.
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