SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE CON DISTURBO MENTALE

Legge regionale n. 20 del 30/05/1997, art. 8

  • Destinatari
    – persone affette da disturbo mentale;
  • Requisiti
    per poter beneficiare del sussidio le persone affette da disturbo mentale devono:
    – essere residenti in Sardegna
    – essere affette da una delle patologie psichiatriche elencate nell’allegato A all’art. 7 della legge regionale n. 15/1992, come integrato dall’art. 16 della legge regionale n. 20/1997;
    – essere assistiti dal Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici; dal Servizio della tutela materno-infantile; consultori familiari; neuropsichiatria infantile; tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici istituiti nell’ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, oppure dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile.
  • Documentazione
    Le persone interessate devono presentare la domanda di sussidio al Comune utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso e allegando la seguente documentazione:
    – certificato di nascita;
    – certificato di residenza e stato di famiglia;
    – certificato reddituale;
    – dichiarazione sostitutiva con la quale l’interessato attesta che non si beneficia di altre forme di assistenza economica erogate da altri enti pubblici;
    – certificato del medico specialistico, rilasciato dal competente servizio, attestante la patologia.
    I certificati di nascita, residenza e reddituale potranno essere sostituiti da una dichiarazione, in carta semplice, firmata dall’interessato.
    Il sussidio consiste in un assegno mensile che, in presenza dei requisiti richiesti, viene riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
    L’importo dell’assegno è determinato in base ai parametri stabili annualmente dall’Assessorato regionale e al reddito mensile individuale, che include tutte le entrate, comunque conseguite, compresi eventuali erogazioni assistenziali, assegni per invalidità civile e trattamenti pensionistici, ad eccezione dell’indennità di accompagnamento. Per i minori, i beneficiari dell’amministrazione di sostegno, gli interdetti e gli inabilitati, il reddito imponibile è quello della famiglia di appartenenza, che non deve superare i parametri stabiliti annualmente sulla base dell’indice Istat e che comprende anche il reddito individuale mensile del beneficiario del sussidio.
    L’interessato deve presentare la relativa domanda al Comune, il quale richiederà all’azienda sanitaria locale (Asl) competente per territorio la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria presentata dall’interessato.
 

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