Indennità e minori. Anche ai minori di anni 18 spetta l’invalidità civile, che però non viene calcolata in punti percentuali come avviene per i maggiorenni. Bensì vengono valutate nel complesso le difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della loro età.
Indennità di frequenza
I minori che presentano tali difficoltà, nonché i minori con problemi di udito, hanno diritto a una pensione chiamata indennità di frequenza, che viene erogata a sostegno dell’inserimento scolastico per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.
Occorre dunque che l’interessato non abbia più di 18 anni, che abbia determinate patologie e che, in alternativa, frequenti dei corsi di studio in scuole pubbliche o private, corsi di formazione professionale, oppure che effettui, anche periodicamente, trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati.
L’indennità non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.
Per ottenere l’indennità bisogna presentare all’INPS .
un’apposita domanda, a cui occorre allegare il certificato medico in cui risultano le patologie da cui è affetto il minore.
Nella domanda si dovrà fare riferimento alle difficoltà riscontrate nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell’età; bisogna inoltre attestare i cicli terapeutici o riabilitativi e l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.
Anche in questo caso la domanda va inviata telematicamente all’Inps, prima dell’inizio o durante i corsi o i cicli terapeutici: il pagamento dell’indennità decorre dal mese successivo a quello di inizio del corso di studi o del ciclo terapeutico.
L’importo dell’indennità di frequenza per l’anno 2015 è pari ad euro 279,75 mensili. Si precisa che la prestazione è limitata all’effettiva durata del trattamento o del corso e quindi termina il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
Indennità di accompagnamento
Un’altra prestazione che spetta ai minori è l’indennità di accompagnamento, che viene concessa quando l’interessato non è in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore, oppure non è capace di svolgere autonomamente le attività quotidiane. L’accompagnamento spetta in alternativa all’indennità di frequenza. Quindi, il minore potrà beneficiare o dell’una o dell’altra prestazione ma non di entrambe.
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