L’assegno sociale: cos’è e chi ne ha diritto?

L’assegno sociale è una prestazione che spetta a coloro che abbiano raggiunto una certa età e che si trovino in condizioni economiche disagiate. Si tratta di una prestazione assistenziale perché viene concessa indipendentemente dal versamento di contributi.

Dunque, per farne richiesta occorre che l’interessato abbia raggiunto 65 anni e tre mesi di età e che possegga redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Se il richiedente non è coniugato si ha riguardo al solo reddito personale, per coloro che invece sono coniugati il reddito personale si cumula con quello del coniuge.

L’importo dell’assegno è pari a 448,52 euro per 13 mensilità ed il limite di reddito da non superare è pari ad 5.830,76 euro annui per il soggetto non coniugato, mentre il limite è raddoppiato se è sposati.

Per ottenere l’assegno è necessario presentare la relativa domanda che va inoltrata esclusivamente per via telematica all’Inps e il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

In ogni caso l’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà poiché ogni anno si procede alla verifica del possesso dei requisiti reddituali.

Inoltre va chiarito che l’assegno spetta per intero solo se non dispone di alcun reddito personale né insieme all’eventuale coniuge. Spetta in misura ridotta nel caso in cui il reddito del richiedente o del coniuge oppure la loro somma siano inferiori ai limiti di legge.

L’assegno è ridotto anche nel caso in cui la persona sia ricoverata in istituto con rette a carico dello Stato.

L’assegno sociale viene invece negato se i redditi dell’interessato, quelli dell’eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge.

L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti ed in caso di soggiorno all’estero di durata superiore a 30 giorni viene sospeso.

Infine, in alcuni caso sono previste maggiorazioni sociali a favore dei titolari dell’assegno sociale.

Va ricordato che nell’ipotesi in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera.

Pubblicato da me sul quindicinale “LA GAZZETTA DEL MEDIO CAMPIDANO” il 1 febbraio 2016

 

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