Non sono tenuti al rispetto dell’obbligo alla reperibilità in caso di visite mediche di controllo alcuni lavoratori indicati di seguito.
Il 22 gennaio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, contenente “Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.
Come è noto, per i lavoratori dipendenti del settore privato che siano in malattia vige l’obbligo di essere reperibili in caso di visite fiscali. Il decreto in questione, all’articolo 1, prevede delle eccezioni all’obbligo della reperibilità in caso di visite mediche di controllo per alcuni lavoratori.
Secondo esso, sono esclusi dall’obbligo di essere reperibili in caso di malattia:
– i lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita. In tal caso occorre però che le patologie risultino da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
– i lavoratori in stati patologici sottesi o connessi alla situazione diinvalidità riconosciuta. In tal caso occorre che l’invalidità abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
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