La Pensione di Reversibilità

In caso di decesso del lavoratore, i familiari superstiti hanno diritto ad una pensione detta di reversibilità, sempre che siano a suo carico al momento della morte.

La vivenza a carico è presunta per il coniuge ed i figli minori, mentre è subordinata alla prova per gli altri familiari.

A seconda che il lavoratore deceduto sia pensionato o meno, la pensione ai superstiti assume denominazione e caratteristiche differenti.

Si parla di pensione di reversibilità se il deceduto era pensionato (vecchiaia, anzianità, inabilità).

Mentre, se il deceduto era ancora lavoratore ( con 780 settimane di contributi, oppure 260 settimane di contributi di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data del decesso) si parla di pensione indiretta.

Se poi il lavoratore è deceduto per causa di servizio, ai superstiti spetta la pensione privilegiata indiretta (indipendentemente dal numero dei contributi versati).

Se non può essere concessa alcuna delle prestazioni viste finora, al coniuge, o in mancanza ai figli, spetta l’indennità di morte, una attribuzione una tantum basata sull’entità dei contributi versati dall’assicurato.

 A chi spetta la pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità può essere elargita in favore del coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle.

In particolare, la pensione spetta a:

  • Coniuge superstite, anche se è legalmente separato. Se poi è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che il Tribunale gli abbia riconosciuto il diritto agli alimenti. La pensione spetta anche al coniuge divorziato, però solo se titolare di assegno divorzile e sempre che non si sia risposato. Qualora il defunto avesse contratto due matrimoni, la pensione di reversibilità viene ripartita tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato.
  • figli del lavoratore o del pensionato deceduto. Lo stesso vale per i figli legittimati o naturali, i figli adottivi o affiliati, i figli riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto. Nello specifico, per avere diritto alla pensione, i figli alla data della morte del lavoratore o pensionato devono essere:
    • minorenni;
    • studenti fino a 21 anni di età che frequentino determinate scuole;
    • studenti universitari per la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni;
    • inabili di qualsiasi età, che risultino a carico del deceduto;
  • nipoti minori, anche se non formalmente affidati, qualora siano a carico degli ascendenti (quindi nonno o nonna) alla data della rispettiva morte;
  • genitori (in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti), d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del deceduto.
  • fratelli celibi e sorelle nubili (In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori), che siano inabili al lavoro e non titolari di pensione, devono essere carico del deceduto.

A quanto ammonta

La pensione di reversibilità è determinata in percentuale su quella in pagamento al lavoratore o al pensionato secondo le seguenti quote (previste dalla L. 335/95):

  1.  il 60% della pensione esclusivamente se c’è il coniuge;
  2.  il 70% per un figlio;
  3.  il 80% per il coniuge e un figlio oppure due figli senza coniuge;
  4.  il 100% per il coniuge e i figli sono più di tre;
  5.  il 15% per ogni altro familiare, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Per le pensioni ai coniugi superstiti, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, si è una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, qualora il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni, qualora la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

Riduzione della pensione

La pensione di reversibilità è ridotta se il beneficiario possiede altri redditi; in particolare se tale reddito è superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti l’importo è ridotto del 25%; si il reddito è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’importo è ridotto del 40%; se il reddito è superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’importo è ridotto del 50%. Tale incumulabilità delle prestazioni però non si applica in presenza di contitolari della prestazione di reversibilità.

Cause di cessazione della pensione di reversibilità

Il diritto alla pensione di reversibilità cessa nei seguenti casi:

  • per il coniuge, se contrae nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l’una tantum pari a 2 annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Qualora la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
  • per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
    per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. Invece, la prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma solo la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. Lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte dei figli universitari e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, solo la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
  • per i genitori qualora conseguano altra pensione;
  • per i fratelli e le sorelle qualora acquisiscano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
  • per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

Decorrenza della pensione

La pensione di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda

Presentazione della domanda

La domanda relativa alla pensione di reversibilità si presenta telematicamente, utilizzando i servizi telematici dell’INPS attraverso il relativo sito internet, per il cittadino che dispone di codice PIN, altrimenti è possibile rivolgersi ad un patronato.

 

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