PERMESSI 104/92 – LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI CUMULO

I casi di cumulabilità dei permessi legge 104/92 possono sinteticamente essere distinti come segue:

  • Il lavoratore che assiste due familiari con disabilità
  • Il lavoratore che beneficia dei permessi per se stesso e per assistere
  • Il lavoratore che assiste un familiare che beneficia dei permessi per se stesso

IL LAVORATORE CHE ASSISTE DUE FAMILIARI CON DISABILITA’

La cumulabilità dei permessi Legge 104/92 in capo allo stesso lavoratore per assistere due familiari con grave disabilità, è disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs 119/2011.
La norma prevede che, il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, solo a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La cumulabilità non è ammessa in nessun’altro caso, in particolare non è mai possibile usufruire della pluralità di permessi per assistere un parente od affine di terzo grado.

Il Dipartimento della Funzione, nella circolare 13 del 6 dicembre 2010, intervenuta a seguito della legge 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro) che ha modificato parzialmente la disciplina dei permessi conferma questa possibilità, dove al punto 3 leggiamo: “le nuove norme non precludono espressamente la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili […].

Ad onor del vero, la stessa circolare sottolinea diffusamente come una attività prestata nei confronti di più familiari con disabilità possa risultare non soddisfacente e come questo possa comportare disagi per la prestazione lavorativa e invita il lavoratore a considerare con attenzione questi aspetti.

COME ERA IN PRECEDENZA
Il Parere del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 18 febbraio 2008 affermava che, secondo un’interpretazione letterale dell’art. 20 della legge n. 53 del 2000, non pare configurabile la cumulabilità da parte dello stesso lavoratore dei permessi per assistere più persone disabili in stato di gravità nello stesso nucleo familiare. Infatti, ad avviso del dipartimento, i permessi possono essere fruiti in riferimento ad un’unica persona disabile in quanto “un’assistenza resa con continuità è logicamente prestata in favore di una sola persona”.
Il parere aggiungeva che “le amministrazioni, nell’ambito del quadro sopra delineato e nell’esercizio della propria discrezionalità datoriale, debbano individuare a seconda delle circostanze che si presentano i presupposti per la concessione dei permessi”.

IL LAVORATORE CHE BENEFICIA DEI PERMESSI PER SE STESSO E PER ASSISTERE  

Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 53/2008, p. 6).

La circolare INPS n. 53/2008 al punto 6 recita: “Si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege 104/92 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave”.

Anche INPDAP, con Circolare 10 luglio 2000, n. 34 (punto 5.1) ammette la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.
Il punto 5.1 della circolare recita: “… cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Anche in questo caso il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.”

Il Dipartimento della Funzione, nella circolare 13 del 6 dicembre 2010, intervenuta a seguito della legge 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro) che ha modificato parzialmente la disciplina dei permessi conferma questa possibilità, dove al punto 3 leggiamo: ” […] Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste”.

COME ERA IN PRECEDENZA
La circolare inps n. 37 del 18.2.1999 prevedeva che il lavoratore disabile potesse fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare disabile. 

IL LAVORATORE CHE ASSISTE UN FAMILIARE CHE BENEFICIA DEI PERMESSI PER SE STESSO

Non esistono disposizioni recenti in merito, il caso viene affrontato solo nella circolare INPS 37 del 18 febbraio 1999 (punto 1 A). Il lavoratore potrà fruire dei giorni di permesso Legge 104/92 per assistere il familiare con grave disabilità che già fruisce dei permessi Legge 104/92 per se stesso. Nella circolare vengono individuate due condizioni:
– che il lavoratore con grave disabilità abbia una effettiva necessità di essere assistito. Tale necessità deve essere valutata dal medico competente;
– che nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.
La circolare INPS 128/2003 precisava che i giorni di permesso dei due soggetti dovevano essere fruiti nelle stesse giornate.

Un più recente parere del Dipartimento della Funzione Pubblica 44274 del 5 novembre 2012, chiarisce che seppur la situazione ordinaria, è che le giornate di permesso legge 104/92, richieste dai due beneficiari, debbano coincidere, ciò non esclude comunque la possibilità che queste vengano fruite in giornate differenti poiché, le necessità di assistenza, possono sostanziarsi in attività differenti, per le quali non è necessaria la presenta della persona con disabilità che, durante quella giornata potrà prestare normale attività lavorativa.

 

Share
jtyjtyejtyjty

Be the first to comment

Leave a Reply

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*