Malattia-certificati e comunicazione al datore di lavoro

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, per rendere possibile i successivi controlli medici.
L’obbligo della comunicazione è distinto, e in genere preventivo, rispetto all’invio della certificazione da parte del medico. La comunicazione serve, infatti, a giustificare l’assenza dal lavoro, mentre la certificazione è finalizzata a dimostrare l’esistenza della causa giustificativa.
I contratti collettivi disciplinato i seguenti aspetti:
– il termine entro il quale va effettuata la comunicazione;
– la previsione della eventuale ingiustificatezza dell’assenza e delle cause che invece giustificano il mancato adempimento.

Come ottenere il certificato di malattia
Per ottenere il certificato di malattia occorre rivolgersi:
– al medico curante nei giorni feriali;
– alla guardia medica nei giorni festivi e prefestivi;
– alle strutture ospedaliere per le giornate di ricovero e per quelle in cui è stato eseguita la prestazione di pronto soccorso.

Per le giornate successive è necessario rivolgersi al medico curante, a meno che l’eventuale certificazione
rilasciata dalla struttura ospedaliera contenga una prognosi di incapacità lavorativa.

Certificato di malattia telematico
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dall’Inps al datore di lavoro.
E’ cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico la propria tessera sanitaria, dalla quale si desume il codice fiscale. Il lavoratore ha comunque l’obbligo di verificare i dati relativi al proprio domicilio, comunicando eventualmente l’indirizzo di reperibilità, se diverso, per le eventuali visite di controllo.
Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può richiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, o
l’invio dei medesimi documenti alla propria casella di posta elettronica.
La consultazione e la ristampa delle proprie attestazioni di malattia telematiche sono sempre possibili accedendo al sito internet www.inps.it.
L’invio telematico del certificato soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia, ovvero di rimetterla tramite posta raccomandata, al proprio datore di lavoro nel termine dei due giorni
lavorativi successivi all’inizio della malattia. Ai medici non è più consentito l’utilizzo e il rilascio della certificazione cartacea per certificare la malattia dei lavoratori dipendenti: fanno eccezione
i casi in cui la rete internet sia indisponibile, ed il medico non possa utilizzare il servizio di Call center per la necessità di privilegiare l’assolvimento degli obblighi assistenziali.
Il lavoratore, quando è in possesso di certificazione cartacea compresa quella rilasciata delle strutture pubbliche, quali Asl, ospedali ecc. deve trasmettere entro due giorni lavorativi dal rilascio:
– il certificato medico all’Inps;
– l’attestazione al proprio datore di lavoro.
La certificazione può essere consegnata direttamente agli sportelli Inps, oppure spedita con raccomandata.
Per i certificati spediti o consegnati oltre il limite dei due giorni lavorativi successivi al rilascio si perde il ritto al rimborso per i giorni di ritardo.

E’ possibile inviare il certificato via fax o posta elettronica, ma solo allo scopo di rispettare il termine di consegna: la certificazione originale deve comunque pervenire al più presto all’Inps, e comunque nel
termine di un anno, pena la perdita del diritto all’intera indennità.
I certificati attestanti periodi di ricovero possono essere spediti o recapitati anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché siano rispettati i termini prescrizionali di un anno.

Verifica dei dati anagrafici
La correttezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di residenza e di reperibilità è elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche di controllo. E’ cura del lavoratore controllare la correttezza e la completezza di queste informazioni al momento dell’inserimento da parte del medico.
La responsabilità circa l’esattezza di queste informazioni ricade unicamente sul lavoratore, che ha il diritto e l’onere di verificare i dati sopra menzionati. L’indirizzo errato o incompleto sul certificato non sono motivo di giustificazione per il lavoratore, in caso di vista di controllo non effettuata per questa ragione.
Eventuali cambi di reperibilità da parte dei lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia, che necessitano di risiedere, durante il periodo di prognosi, presso un domicilio diverso da quello riferito originariamente con il certificato, devono essere comunicati tramite posta elettronica: inviando una e-mail indirizzata alla casella composta secondo la seguente sintassi medicolegale.NOMESEDE@inps.it, il cui accesso dovrà essere autorizzato, da parte del direttore della struttura
territoriale, anche al personale sanitario della U.O.C./U.O.S.;

 

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