I cittadini italiani che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo, studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza), possono usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, presentando alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri, la documentazione attestante il diritto di godere delle prestazioni sanitarie, ovvero:
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la Tessera Europea di Assicurazione Malattia – T.E.A.M. (o certificato sostitutivo provvisorio), che dà il diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si rendono necessarie in caso di soggiorno temporaneo per turismo o per brevi missioni nel territorio di un altro Stato membro della U.E./S.E.E.;
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il modello S1 ex E106 (o modello equivalente previsto da una convenzione) che consente l’iscrizione al Servizio Sanitario nel Paese ospitante e pertanto assicura al lavoratore distaccato ed ai familiari a carico l’assistenza sanitaria completa;
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il modello S1 ex E121 (o modello equivalente previsto da una convenzione) che assicura l’assistenza sanitaria ai pensionati ed ai familiari a carico che trasferiscono la residenza in un altro Paese (residenti nello stesso paese o in uno diverso);
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il modello S1 ex E120 (o modello equivalente previsto da una convenzione) che assicura l’assistenza sanitaria per i richiedenti la pensione e per i loro familiari a carico che trasferiscono la residenza in un altro paese (residenti nello stesso paese o in uno diverso);
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il modello S2 ex E112 (o modello equivalente previsto da una convenzione) che consente l’accesso alle cure presso centri di alta specializzazione.
I cittadini già in dialisi o in ossigenoterapia, prima di recarsi in soggiorno temporaneo in un altro Stato, devono prendere accordi con la struttura che eroga le prestazioni al fine di avere la garanzia della continuità della cura. Tali prestazioni verranno erogate presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia.
Qualora non sia stato possibile utilizzare uno degli attestati su indicati, al rientro in Italia si può chiedere il rimborso delle spese sanitarie pagate in proprio. È necessario, ai fini del rimborso, presentare le ricevute di pagamento e la documentazione sanitaria in originale.
Con la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (T.E.A.M.) nei paesi U.E./S.E.E. e con appositi modelli (rilasciati, prima della partenza presso i presidi della Medicina di Base, previa presentazione del tesserino di iscrizione al S.S.N.) negli Stati in convenzione sono assicurati esclusivamente le prestazioni sanitarie necessarie e il ricovero ospedaliero, non interventi programmabili (in questo ultimo caso, e solo per i paesi della U.E. è necessario richiedere il rilascio del modello E112).
Il modello S1 ex E 106 è rilasciato dagli sportelli della Medicina di Base dietro presentazione del tesserino d’iscrizione al S.S.N. e del modello A1 ex E 101 rilasciato dall’Istituto di Previdenza (I.N.P.S. o altro istituto).
Il modello S1 – E121 e il modello S1 – E120 sono rilasciati dalla A.S.L. previa attestazione dell’I.N.P.S. o altri enti erogatori di pensione o rendita. La A.S.L. effettua l’accertamento del diritto all’assistenza.
Il modello S1 ex E121 non è necessario nel caso in cui il cittadino italiano è titolare di pensione o rendita erogata dall’istituzione del Paese in cui ha deciso di trasferirsi.
Assistenza sanitaria presso uno Stato extra-U.E.
L’assistenza sanitaria è assicurata dal Ministero della Sanità, in forma diretta-indiretta, dietro compilazione del modello previsto dal D.P.R. 618/80:
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per i lavoratori del settore privato, il modello, in triplice copia, deve essere compilato dal datore di lavoro e successivamente presentato alla A.S.L. di appartenenza per l’accertamento del diritto all’assistenza;
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per i lavoratori del settore pubblico il modello è compilato direttamente dall’Amministrazione da cui il lavoratore dipende ed una copia deve essere spedita alla A.S.L.
Stati Membri dell’Unione Europea (U.E.)
Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Ungheria.
Stati dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.)
Norvegia; Islanda; Liechtenstein; Svizzera.
Stati extracomunitari in convenzione
Australia; Argentina; Bosnia Erzegovina; Brasile; Capoverde; Macedonia; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino; Serbia Montenegro; Tunisia; Vaticano.
Assistenza sanitaria in Italia ai cittadini italiani residenti all’estero
I cittadini italiani residenti all’estero, che rientrano temporaneamente in Italia non hanno diritto all’iscrizione al S.S.N. ma hanno diritto alle sole prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare. Documentazione necessaria:
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Emigrati:
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passaporto italiano o certificato di cittadinanza;
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certificato degli uffici consolari italiani (territorialmente competenti) attestante la condizione di cittadino italiano emigrato.
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Pensionati (residenti in paesi non appartenenti alla Unione Europea e senza accordi bilaterali):
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passaporto italiano o certificato di cittadinanza;
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libretto di pensione;
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dichiarazione scritta dell’interessato attestante la data di rientro ed eventuali periodi di assistenza fruiti presso le altre AA.SS.LL.
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