SIA significa “Sostegno per l’inclusione attiva”. Con decreto del Ministero del lavoro 26 maggio 2016, pubblicato però solo il 18 luglio) e una circolare dell’INPS (19 luglio 2016, n. 133) è stato disciplinato l’attivazione del nuovo servizio, fissandone le linee guida nonché i criteri e le procedure operative.
Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali sia presente almeno un figlio minorenne, oppure un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.
La domanda potrà essere presentata a decorrere dal 2 settembre prossimo e andrà indirizzata direttamente al proprio Comune di appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarla all’Inps, ai fini della verifica delle condizioni previste dal decreto e della conseguente disposizione dei benefici economici.
Requisiti
Il richiedente (componente del nucleo familiare), al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere residente in Italia da almeno due anni (al momento della presentazione della domanda).
Inoltre, nessun componente il nucleo deve risultare in possesso di:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta;
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta.
Altri requisiti riguardanti la composizione del nucleo familiare:
Il SIA viene riconosciuto solo se ricorre almeno uno dei tre casi seguenti:
- presenza di un componente di età minore di 18 anni;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata.
Requisiti riguardanti la condizione economica:
Il nucleo familiare deve avere un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro.
Inoltre, l’aiuto economico non spetta se nel nucleo vi è un familiare che riceve trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni superiori ai 600 euro mensili. Ciò significa che il SIA non spetta se nella famiglia vi è un componente che percepisce ad esempio l’indennità di accompagnamento o contributi per la non autosufficienza o per la vita indipendente.
Il SIA non spetta, altresì, quando vi sia un componente il nucleo titolare di:
- prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- assegno di disoccupazione (ASDI);
- altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- carta acquisti sperimentale.
La valutazione multidimensionale del bisogno
Ai fini della concessione della SIA sono necessarie, oltre le condizioni economiche e quelle relative alla composizione del nucleo familiare, anche una “valutazione multidimensionale del bisogno” ossia occorre una stima delle necessità complessive riferite alle condizioni del nucleo familiare. La valutazione deve restituire un esito superiore o uguale ad un valore di 45. Chi sta sotto è escluso.
Questo valore è calcolato in base ad una scala dettagliata dal decreto del Ministero del lavoro e suddivisa in tre assi.
Il primo asse sono i carichi familiari: restituisce un valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:
- nucleo familiare con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli;
- nucleo familiare in cui l’età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;
- nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni [notare il plurale, NdA]: 25 punti.
- nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza; [notare che se i disabili sono due, il punteggio non si somma, NdA];
Il secondo asse è la condizione economica: restituisce valore massimo pari a 25 punti, così calcolato: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell’ISEE, diviso per 120;
Esempio: Isee 3000 – 3000/120 = 25; 25 – 25= 0 punti;
Esempio: Isee 2000 – 2000/120= 16,6; 25 – 16,6= 8,4 punti
Esempio: Isee 0 – 0/120= 0; 25- 0 = 25 punti
Il terzo asse è la condizione lavorativa che corrisponde ad un valore di 10 punti solo nel caso nel nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva (15/64 anni) si trovino in stato di disoccupazione.
Importi del SIA
Il beneficio economico viene determinato in base al numero di componenti del nucleo familiare e l’elargizione viene effettuata con cadenza bimestrale.
NUCLEO FAMILIARE | IMPORTO MENSILE (€) |
1 membro | 80 |
2 membri | 160 |
3 membri | 240 |
4 membri | 320 |
5 o più membri | 400 |
Presentazione della domanda
La domanda va presentata al proprio Comune di residenza che verificherà i requisiti anagrafici del richiedente, che nessun componente il nucleo risulti in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta oppure di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta.
Il Comune trasmette poi, entro 15 giorni dalla domanda, la pratica all’INPS che controllerà la composizione del nucleo familiare (ossia presenza di un componente di età minore di 18 anni, presenza di una persona con disabilità ecc.), la condizione economica (cioè ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro ecc.)
Al termine dell’istruttoria INPS restituisce l’esito al Comune; se l’esito dà diritto alla Carta SIA il Comune provvede a comunicarlo all’interessato e a Poste che emetterà la Carta.
Progetti personalizzati
L’erogazione del beneficio economico è in ogni caso vincolato “all’adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa proposto dal Comune di residenza”.
Ciò significa che dopo l’accreditamento del primo bimestre, i Comuni devono pianificare un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, redatto insieme al nucleo familiare, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
Qualora l’interessato non sottoscrive e non si impegna a rispettare il progetto il beneficio economico viene revocato.
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