La concessione del contrassegno disabili é uno dei benefici assistenziali previsti per Legge a tutela e supporto dell’invalido civile e del richiedente di portatore di handicap. Il contrassegno per disabili viene concesso alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e permette ai veicoli, a servizio delle persone disabili, la circolazione in zone a traffico limitato, il parcheggio negli spazi appositi riservati e il parcheggio gratuito nelle soste a pagamento.
Dal 1996, la possibilità di ottenere il contrassegno invalidi è stata successivamente estesa anche ai non vedenti.
Il più recente Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n.5, ha specificato che i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
Il principale criterio di valutazione diventa centrale, per tale concessione, il concetto di capacità di deambulazione: La capacità di locomozione o di marcia é una funzione particolarmente complessa e riguarda in primis l’apparato locomotore ma non esclusiva di questo apparato.
A livello giuridico, però, diverse sentenze di Cassazione hanno ampliato il concetto di incapacità di deambulazione che si deve intendere non soltanto come impossibilità materiale di camminare ma anche come la situazione di un soggetto che presenti una facoltà particolarmente deficitaria tale da determinare fonte di grave pericolo per se stesso a causa dell’alto rischio di caduta; La causa dell’incapacità a deambulare può anche essere di natura psichica.
Nella valutazione della commissione medico legale o delle commissioni mediche integrate vengono valutate le patologie inerenti la concessione del tagliando invalidi a livello medico legale, nelle quali si estende il concetto di capacità sensibilmente ridotta anche a deficit di altri apparati oltre quelli già elencati:
- apparato digerente: epatopatie in fase avanzata associate ad ipertensione ed encefalopatia porto-sistemica con evidenza di marcata compromissione dello stato generale;
- apparato urinario: nefropatie in trattamento emodialitico con grave compromissione dello stato generale;
- organi di senso: cecità assoluta o con residuo visivo, ipovedenti gravi;
- apparato psichico: deambulazione effettuata senza una finalità precisa derivante da quadri di grave deterioramento mentale. Generalmente il parere è favorevole per i casi in cui la deambulazione è caratterizzata da movimento di grave patologia del sistema nervoso, con ripercussioni sulla motricità, coordinazione, equilibrio, impaccio motorio. Nei casi di Wondering, inteso come stato di agitazione psicomotoria tipico delle forme demenziali il caso deve essere valutato in relazione alla gravità;
- patologie neoplastiche: forme comportanti grave astenia determinata sia dalla patologia di base e conseguente alla effettuazione di specifiche terapie, sia dalla presenza di secondarietà.
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