Per i disoccupati, con invalidità oltre il 46%
LA LEGGE 68/99: L’iscrizione al collocamento mirato
Un tempo si diceva: “Iscrizione alle liste speciali” ovvero a quelle liste che nei vecchi uffici di collocamento ospitavano i nominativi delle persone invalide e che molti enti (soprattutto pubblici) avevano l’obbligo di attingere personale.
La legge n. 68 del 12/03/99 meglio conosciuta come la legge sul collocamento mirato è entrata in vigore il 18/01/2000: ha abrogato la legge n. 482/68 che aveva evidenziato, da tempo, notevoli limiti rispetto alle esigenze sia dei disabili sia dei datori di lavoro.
La legge n. 68/99 si differenzia, rispetto alla vecchia normativa, soprattutto per una diversa valutazione della disabilità: infatti il disabile, da soggetto da assistere, diventa una risorsa di cui valorizzare le residue capacità lavorative e le professionalità.
Obiettivo prioritario della nuova legge è infatti quello di favorire l’incontro tra i lavoratori disabili e i datori di lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Per “ inserimento mirato” si intende l’insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione; per dirla in poche parole questa legge permette di inserire il cittadino invalido in ambiente lavorativo adatto alle sue esigenze (una persona con gravi problemi deambulatori non può essere assunta per fare il magazziniere o guidare un muletto, bensì potrebbe fare benissimo il cassiere in un supermercato o la segretaria d’azienda!!) .
Ma chi sono in realtà i beneficiari di questa legge?
- Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap con capacità lavorativa ridotta oltre 45% (accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, in conformità alla classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall’OMS);
- invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% (accertata dall’INAIL);
- non vedenti e sordomuti;
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio (con accertamento effettuato in base alla legge sulle pensioni di guerra);
- orfani e figli dei grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (se minori al momento della morte del genitore o del riconoscimento della 1a categoria delle tabelle in materia di pensioni di guerra);
- invalidi a seguito di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o dei familiari superstiti.
CHI SONO I DATORI DI LAVORO OBBLIGATI ALLE ASSUNZIONI CON LA LEGGE 68/99?
NUMERO OCCUPATI |
NUMERO ASSUNZIONI |
TIPOLOGIA |
Da 15 a 35 dipendenti | 1 lavoratore disabile, ma solo in caso di nuove assunzioni | Chiamata nominativa |
Da 35 a 50 dipendenti | 2 lavoratori disabili | 1 chiamata nominativa, 1 chiamata numerica |
Oltre i 50 dipendenti | 7% dei lavoratori occupati | 60% con chiamata nominativa, 40% con chiamata numerica |
Entro il 31 gennaio di ogni anno, i datori di lavoro devono presentare la denuncia con l’indicazione dei lavoratori disabili già impiegati nell’azienda e del numero di disabili che devono ancora essere assunti per raggiungere la quota d’obbligo stabilita dalla legge. La denuncia sostituisce – a tutti gli effetti – la richiesta di avviamento.
QUALI SONO GLI INCENTIVI PER CHI ASSUME?
L’art. 13, riguardante gli incentivi all’assunzione, è stato completamente riscritto dalla L. 247/2007 (legge finanziaria 2008) proponendo evidenti vantaggi di tipo economico e fiscale ai datori di lavoro; Le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all’assunzione nei seguenti termini:
- nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte alla prima e terza categoria, ovvero con handicap intellettivo e psichico;
- nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte alla quarta e sesta categoria;
- per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Tale agevolazione riguarda anche i datori di lavoro che non sono tenuti ad assumere un disabile ma che procedono comunque all’inserimento. I programmi di inserimento devono essere presentati all’ufficio competente entro il 30 giugno di ciascun anno.
Buon giorno piacere Giovanni ho 28 anni è vengo di salerno io da piccolo ho avuto l’insegnante di sostegno sono andato ha fare la visita è secondo i disturbi mentale si tratta di una disabilita intellettiva di grado lieve 66 % come faccio ad entrare alle categorie protette grazie
Salve Giovanni,
per potersi iscrivere alle categorie protette dovrebbe andare da un patronato portando con se il verbale di invalidità civile. Il patronato provvederà ad inoltrare richiesta alla asl e verrai convocato a visita