Il dipendente assente dal lavoro per malattia, in alcuni casi particolari, è esonerato dalla visita fiscale. Ad esempio, ciò avviene nel caso in cui egli sia beneficiario dei permessi di cui alla legge 104 per una propria invalidità (intesa come riduzione della capacità lavorativa) e si assenti dal lavoro proprio per una patologia connessa a tale invalidità. Nei casi, invece, in cui la sua malattia abbia un’origine diversa (e si tratti ad esempio di una semplice influenza), la visita fiscale non è esclusa.
L’esonero dai controlli opera, poi, se l’assenza deriva da una patologia connessa a causa di servizio o che metta a rischio la vita del lavoratore, se deriva da una gravidanza a rischio o dal ricovero presso un ospedale o altra struttura e in caso di infortunio sul lavoro.
Il certificato trasmesso all’Inps dovrà contenere il codice E.
Si precisa che l’esonero dalla visita fiscale non riguarda solo i casi in cui questa sia richiesta dal datore di lavoro ma anche i controlli a campione inviati dall’Inps, grazie all’esclusione automatica per il tramite delle procedure telematiche.
In altri casi, pur non operando l’esonero dalla visita fiscale, l’assenza del lavoratore al controllo è comunque giustificata. Si tratta delle ipotesi in cui egli non è rinvenuto nel domicilio in quanto si è dovuto allontanare, avvertendo comunque il datore di lavoro, per evitare un danno grave per sé o per la propria famiglia o per eseguire terapie, cure o visite non differibili. Il tutto con necessaria esibizione della documentazione che prova la ragione dell’allontanamento.
Infine, va ricordato che per un medesimo evento morboso non può essere disposta più di una visita, eccezion fatta per i casi di ricaduta denunciati con un nuovo certificato medico”.
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