Quando in una famiglia c’è un invalido o un portatore di handicap, il costo per l’assistenza sanitaria è purtroppo molto elevato. Tra medicine, ausili medici, badanti e assistenza infermieristica, la spesa supera facilmente i sussidi economici che lo Stato riconosce. Per questo la legge consente di scaricare dalle tasse le spese mediche per gli invalidi, siano essi tali dalla nascita o divenuti così a seguito dell’età (anziani) o di un evento accidentale che ha determinato l’inabilità del danneggiato. Del resto la tutela dei disabili è uno degli obiettivi della nostra Costituzione che, riconosce loro il diritto all’assistenza sociale. Tra le agevolazioni fiscali previste, vi sono le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio e le detrazioni per i badanti. Si tratta di «bonus» che si sommano a tutte le altre previsioni a favore dei portatori di handicap come le agevolazioni per l’acquisto dell’auto e le detrazioni Irpef per i figli portatori di handicap.
Ma procediamo con ordine e vediamo come scaricare dalle tasse le spese mediche per invalidi e portatori di handicap.
Quali benefici fiscali sulle spese sanitarie per gli invalidi
Sulle spese sanitarie per l’assistenza agli invalidi e ai portatori di handicap la legge riconosce a volte una deduzione fiscale e a volte una detrazione fiscale. Dobbiamo quindi comprendere la differenza tra tali due concetti per apprezzare il vantaggio fiscale che ne deriva per il contribuente.
Differenza tra deduzione e detrazione fiscale
La differenza tra deduzione e detrazione fiscale è la seguente:
- deduzione fiscale: le somme delle spese detraibili vanno sottratte al reddito imponibile prima che su di esso venga calcolata l’aliquota di imposta. Facciamo un esempio: se ho un reddito di imposta di 20mila euro e la spesa detraibile è di 3mila euro, il reddito sul quale si calcola l’Irpef è di 17mila euro;
- detrazione fiscale: in questo caso, lo scorporo delle somme spese viene fatto dopo l’applicazione dell’imposta al reddito imponibile. Ad esempio: immaginiamo di avere un reddito imponibile di 20 mila euro e di aver sostenuto una spesa medica di 1.000 euro per la quale la legge riconosce una detrazione fiscale del 19%, pari cioè a 190 euro; in tal caso, dopo aver applicato l’Irpef su 20 mila euro (importo che varia a seconda dello scaglione del contribuente), sull’importo da pagare al fisco vengono detratti 190 euro, pari alle spese detraibili.
Deduzioni fiscali riconosciute all’invalido
La legge riconosce una deduzione fiscale dal reddito imponibile del disabile per le seguenti spese mediche:
- spese mediche generiche: si pensi all’acquisto di medicine, le prestazioni di un medico generico, ecc.;
- spese mediche di assistenza specifica
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona);
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.
Tali spese possono essere scaricate dalle tasse anche se sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.
In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
Detrazioni fiscali riconosciute all’invalido con franchigia
La legge riconosce una detrazione fiscale del 19% per le spese sanitarie specialistiche come quelle per le analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche.
La detrazione si applica solo se l’importo è superiore a 129,11 euro e unicamente per la parte che supera tale limite. Si tratta di una cosiddetta franchigia. Ad esempio, se spendo 200 euro per delle analisi al parente disabile, posso scaricare dalle tasse solo il 19% di 70,89 euro (importo dato dalla differenza tra 200 euro, la spesa sostenuta, e 129,11, la franchigia), ossia 13,47 euro. Quindi, una volta che il commercialista avrà stabilito quanto devo pagare con la dichiarazione dei redditi, da tale cifra posso sottrarre 13,47 euro.
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Detrazioni fiscali riconosciute all’invalido senza franchigia
La detrazione del 19% si applica senza togliere la franchigia di 129,11 euro per le seguenti spese sanitarie per l’invalido:
- trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto);
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima agevolazione;
- adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
- acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap. Si pensi, ad esempio, alle spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa;
- mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Quali documenti avere per scaricare dalle tasse le spese per gli invalidi?
La prima cosa necessaria per ottenere deduzioni e detrazioni fiscali è il riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Commissione medica dell’Inps.
C’è poi bisogno di conservare la prescrizione medica.
I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.
È importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.
Per gli invalidi civili senza accertamento di handicap, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un’invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare:
- per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità). La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile;
- per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
Quali benefici fiscali sulle spese per l’assistenza degli invalidi
La legge riconosce ai portatori di handicap e agli invalidi non autosufficienti una detrazione fiscale sull’Irpef per le spese sostenute per retribuire gli addetti all’assistenza.
In particolare spetta una detrazione fiscale dall’Irpef pari al 19% per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione fiscale spetta solo per le spese fino a 2.100 euro (quelle superiori a tale tetto sono integralmente a carico del contribuente).
Può usufruire della detrazione fiscale per l’assistenza agli invalidi il contribuente che ha un reddito non superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito delle case date in affitto col regime della cedolare secca.
Per usufruire della detrazione fiscale per l’assistenza all’invalido è necessario ottenere una certificazione medica da cui risulta la non autosufficienza. Si considerano «non autosufficienti» le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.
Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.
Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.
Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici
La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).
Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
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