La valutazione della disabilita a fini lavorativi è prevista dalla legge n.68 del 1969 (collocamento mirato) ed ha lo scopo di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.
Si tratta di un accertamento che va ad affiancarsi a quello dell’invalidità civile e dell’accertamento dell’handicap e che permette di individuare le capacità di lavoro residue della singola persona.
La legge sul collocamento mirato distingue in tre gruppi le categorie di lavoratori disabili da assoggettare a tale accertamento: invalidi civili, invalidi del lavoro Inail, invalidi di guerra e per causa di servizio.
Per quanto riguarda la prima categoria, ossia gli invalidi civili (in cui rientrano anche i sordi e i ciechi), il ministero del lavoro con circolare n. 66 del 10 luglio 2001 ha fornito alcune indicazioni operative ai fini dell’accertamento sanitario per il collocamento mirato dei disabili.
L’accertamento delle condizioni di disabilità previsto dall’art. 1, comma 4 della legge sul collocamento mirato è riservato agli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili. Esso è attuato dalle stesse commissioni che operano presso le ASL ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, integrate da un operatore sociale e un esperto, secondo le modalità stabilite nel D.P.C.M. 13/01/2000.
Dal momento che quando si parla di collocamento mirato si fa riferimento ad una serie di azioni che consentono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto più idoneo, la vecchia dichiarazione di incollocabilità utilizzata nel passato per il riconoscimento della invalidità civile non ha più ragione di essere. Di conseguenza, anche gli invalidi al 100%, senza o con accompagnamento hanno diritto alla valutazione delle residue capacità lavorative e quindi ad accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, qualora tale valutazione sia positiva.
La commissione che procede alla valutazione della disabilità ai fini dell’inserimento lavorativo, effettua anche le visite sanitarie di controllo sulla persistenza dello stato invalidante o all’aggravamento delle condizioni di disabilità. In quest’ultimo caso, ossia qualora le condizioni di disabilità dovessero aggravarsi, l’accertamento può essere richiesto sia dalla persona disabile che dal datore di lavoro.
L’attività della Commissione ASL è finalizzata a formulare una Diagnosi funzionale della persona con disabilità, per individuarne la capacità globale per il collocamento mirato al lavoro, e termina con una Relazione conclusiva.
La relazione conclusiva è il frutto di una valutazione globale della persona con disabilità alla quale contribuisce anche la definizione del Profilo socio-lavorativo della persona con disabilità ( acquisizione di notizie utili relative all’ambiente di vita e sociale ed al percorso educativo-formativo della persona, oltre che come detto la definizione della Diagnosi funzionale (descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona).
Procedura per l’iscrizione al collocamento mirato
Dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità(collocamento mirato) vanno presentate all’INPS esclusivamente per via telematica.
L’INPS con messaggio n. 3989 del 16.02.2011 ha fornito dei chiarimenti circa l’accesso al collocamento mirato.
Nel messaggio è stato precisato che attualmente la domanda può essere di tre tipi:
1) Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento della invalidità civile.
La domanda deve essere presentata all’INPS per via telematica (personalmente se si dispone di Pin o tramite un patronato) senza che sia necessario il certificato introduttivo del medico di base. La domanda deve solo contenere i dati riguardanti il verbale di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità o sordità, già in possesso della persona disabile.
2) Domanda presentata da soggetti che non sono stati riconosciuti invalidi civili.
La domanda deve essere presentata insieme a quella per ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo (occorre segnalare le due richieste sulla domanda telematica). In questo caso, la domanda per ottenere la disabilità (ai fini del collocamento mirato) va inviata all’Inps solo dopo che il medico di base ha inviato all’INPS, sempre per via telematica, il certificato medico introduttivo.
3) Domanda di revisione delle condizioni di disabilità (quando si è già iscritti al collocamento mirato ma le condizioni sanitarie sono mutate). La domanda è presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l’impiego, su richiesta delle aziende o dello stesso interessato, per verificare la residua capacità lavorativa e/o per ottenere una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.
Va ricordato che in sede di accertamento la persona con disabilità può farsi assistere da un medico di fiducia.
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