Il cosiddetto decreto “Semplifica Italia”, decreto-legge n.5 del 9/2/2012 art. 4, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto un importante novità con riferimento alle agevolazioni auto nei verbali di handicap (L. 104/92), ma non solo.
Infatti, il suddetto decreto ha previsto che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità“riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità “.
Questo significa che i verbali di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità, d’ora in poi conterranno anche una particolare dicitura, il riferimento all’art.5 del decreto legge 09.02.2012, per cui se il verbale riporta che “l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5″, non sarà possibile ottenere l’esenzione del bollo auto, come anche far valere le altre agevolazioni fiscali auto previste per le persone con disabilità.
Si ricorda che ai fini delle agevolazioni auto occorre che la persona sia affetta da una delle seguenti disabilità:
- Cecità, sordità;
- handicap psichico o mentale con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
- grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati;
- ridotta o impedita capacità motoria.
Dunque, se il verbale esclude il diritto alle agevolazioni auto poichè vi è l’indicazione che “l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5″e si ritiene che il giudizio espresso dalla commissione non sia giusto, è possibile presentare ricorso per accertamento tecnico preventivo al Giudice del lavoro tramite l’assistenza di un legale entro sei mesi dalla notifica del verbale da impugnare.
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