Si è molto discusso su cosa debba contenere un verbale medico-collegiale per poter dare diritto all’invalido di acquistare un veicolo con iva agevolata (al 4%). Ebbene, con questo articolo voglio cercare di chiarire il principio e i diritti che la legge pone sull’argomento; ad ogni buon fine, se qualcuno volesse approfondire l’argomento, lo rimando all’articolo specifico cliccando quì
Acquisto auto con legge 104
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
- all’acquisto contestuale di optional;
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).
È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
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Acquisto auto con legge 104, quando si perde l’agevolazione?
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.
Acquisto auto con legge 104: gli obblighi dell’impresa
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
- emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
- comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.
La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
Il certificato del verbale legge 104 non è aggiornato
Cosa fare se il concessionario non accetta il verbale della legge 104/92 perchè è del 2011, quindi non aggiornato all’attuale normativa vigente?
Con la nuova modalità di accertamento dell’invalidità civile, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, sono stati modificati anche i verbali di invalidità. I dati che devono risultare sono sempre gli stessi, ma il formato è stato rielaborato.
Con queste modifiche si sarebbero dovuti uniformare i modelli in tutto il territorio. Purtroppo questo non sembra essere accaduto. In alcune regioni/comuni ancora si emettono i verbali con i vecchi formati, riportando i codici e sbarrando la casella con il riconoscimento accordato.
Nei verbali della situazioni di handicap, questo riconoscimento non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità, e le agevolazioni auto, come nel caso del nostro lettore.
Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce: Handicap Grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92).
Le altre voci, non sono considerate come situazione di gravità, e non danno diritto ai permessi e congedo retribuiti:
- persona non handicappata;
- persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992);
- persona con handicap superiore al 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992).
Aggiornamento verbale legge 104
Nel caso specifico il verbale non è aggiornato alla nuova normativa, purtroppo, il richiedente deve fare di nuovo domanda allegando ad essa il vecchio verbale legge 104 e rifare l’intero iter medico – legale. Questo per ottenere il riconoscimento della legge 104/92 con il verbale aggiornato. In riferimento ai tempi, purtroppo, non credo che potrà riuscire ad avere il nuovo verbale entro dicembre 2017.
Consiglio comunque di rivolgersi ad un CAF o Patronato e verificare con loro i tempi effettivi dall’inoltro della domanda. I tempi variano anche in base alla regione di appartenenza.
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