La normativa attualmente in vigore prevede agevolazioni per l’acquisto di veicoli da parte di soggetti portatori di handicap fisico.
Per quanto di interesse, l’esenzione dal pagamento dell’ I.P.T. è regolamentata dalle leggi 27 dicembre 1997 n.449 e 23 dicembre 2000 n.388. La legge n.449/1997, all’articolo 8 comma 4, prevede l’esenzione dal pagamento dell’Imposta Erariale di Trascrizione (poi trasformata dal legislatore in Imposta Provinciale di Trascrizione) a favore di soggetti di cui all’art. 3 della legge 104/92 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati, sia per il trasporto del disabile che per la guida da parte dello stesso.
Per veicoli si intendono: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici, con il limite di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina e 2800 cc se con motore a gasolio.
L’agevolazione può essere fruita anche da un soggetto cui la persona con handicap sia fiscalmente a carico, purchè il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile. Premesso che tra gli adattamenti del veicolo può essere ricompreso il cambio automatico purchè prescritto dalla Commissione Medica e che gli adattamenti stessi devono sempre essere obiettivamente connessi con le ridotte o impedite capacità motorie, si possono individuare, in modo non esaustivo, le seguenti tipologie di adattamento :
– pedana sollevatrice,
– scivolo a scomparsa,
– braccio sollevatore,
– paranco,
– sedile scorrevole-girevole atto a facilitare la fruizione del veicolo al disabile,
– sistema di ancoraggio della carrozzella con annesso sistema di ritenuta del disabile,
– sportello scorrevole.
Le agevolazioni introdotte dall’art. 8 della legge 449/97 sono state estese, con il disposto dell’art. 30 comma 7 della legge 388/2000, anche agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo, nonché ai disabili mentali o psichici a cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento.
Relativamente alle disabilità motorie, è determinante individuare la linea di confine tra le tipologie di handicap contemplate dalle due leggi coesistenti, al fine di determinare per quali categorie di soggetti continua a sussistere l’obbligo dell’adattamento del veicolo e per quali invece è sufficiente produrre la sola documentazione medica. In proposito, il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità ha precisato che il riferimento fondamentale per la fruizione dei benefici fiscali di cui all’art. 30 legge 388/2000 è la situazione di handicap grave, definita dall’art. 3 comma 3 legge 05/02/92 n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione; la gravità della limitazione deve essere certificata con verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap di cui art. 4 legge 104/92. Tale Commissione può utilmente certificare che il soggetto è affetto da pluriamputazioni.
Per riassumere, quindi, l’adattamento funzionale del veicolo per la guida o per il trasporto del disabile resta imprescindibile solo per quei soggetti che, pur affetti da ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di “grave limitazione della capacità di deambulare“ da parte delle Commissioni mediche competenti, con chiaro riferimento alle previsioni dell’art. 3 comma 3 legge 104/92.
a) Per disabilità con patologie che comportano ridotte o impedite capacità motorie permanenti sulla nota di richiesta di trascrizione dovranno essere invocati i benefici dell’art. 8 legge 449/97 e dovrà essere allegata:
– copia della certificazione della Commissione medica da cui risulti che il soggetto è affetto da una patologia comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
– copia della carta di circolazione da cui risultino gli adattamenti funzionali oppure il cambio automatico (in questo caso occorre anche l’esibizione di relativa prescrizione medica oppure fotocopia della patente di guida da cui risulti tale prescrizione);
– eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo;
– Richiesta di esenzione redatta sul modulo PRA;
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto sul modello PRA.
b) Per soggetti con disabilità che comportano grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni sulla nota di richiesta di trascrizione dovrà essere citato come riferimento per i benefici l’art. 30 della legge 388/2000 e dovrà essere allegata :
– copia della certificazione medica da cui risulti che il soggetto è affetto da limitazione grave e permanente della deambulazione o affetto da pluriamputazioni;
– copia della certificazione dello stato di gravità (risultante dallo stesso certificato o da altro a parte) ;
– eventuale dichiarazione sostitutiva attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario;
– Richiesta di esenzione redatta sul modulo PRA;
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto sul modello PRA.
c) Per soggetti con disabilità mentale o psichica, in possesso di indennità di accompagnamento, gli estremi di legge da citare sulla nota di richiesta sono sempre quelli dell’art.30 comma 7 legge 388/2000 e la documentazione allegata dovrà essere:
– copia della certificazione della Commissione medica da cui risulti che il soggetto è invalido ed affetto da disabilità mentale o psichica,
– copia del certificato di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento,
– eventuale dichiarazione sostitutiva attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario;
– Richiesta di esenzione redatta sul modulo PRA;
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto sul modello PRA.
Leave a Reply