per poter fare la richiesta del congedo straordinario con la legge 151 con legge 104 art. 3 comma 3, è richiesto l’obbligo di residenza con il disabile. Per poter fare la domanda, la residenza deve risultare sei mesi prima della presentazione. E’ possibile anche la dimora temporanea che ha una valenza di 12 mesi, con lo stesso presupposto dei sei mesi.
Chi può richiedere la dimora temporanea e quanto dura
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da (articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223):
- cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi;
- cittadini extracomunitari residenti all’estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi;
- cittadini dell’Unione europea, residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.
Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.
L’iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati, questi devono infatti essere richiesti al Comune di effettiva residenza.
Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro.
L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio, dopo i necessari accertamenti, come previsto dall’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223. Può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
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