In tema di autismo e indennità di accompagnamento, il Tribunale di Treviso con la sentenza n. 222/2018 ha affermato il principio per cui l’indennità di accompagnamento è dovuta anche ai “bambini in tenera età” a fronte ad una patologia autistica lieve e pur in presenza di un Quoziente Intellettivo perfettamente nella norma.
Si legge, “La situazione dei bambini, soprattutto in tenera età richiede delle precisazioni circa il concetto di incapacità di compiere autonomamente le azioni della vita quotidiana in quanto nessun bambino in tenera età, per quanto sano e correttamente sviluppato, è autonomo, così occorrendo individuare il livello di dipendenza dagli altri che, diverso e più intenso rispetto a quello che caratterizza ciascun bambino di quella età, fonda e costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento”.
In secondo luogo, il Tribunale di Treviso si è premurato di specificare che l’indennità di accompagnamento è riconoscibile anche a fronte di una patologia autistica lieve e pur in presenza di un Quoziente Intellettivo perfettamente nella norma. Ciò in quanto, specifica il Tribunale, l’assenza di ritardo mentale non incide sulla disabilità necessitante l’assistenza continua abnorme.
Il ritardo mentale, invece, così come altre eventuali comorbilità associate (per esempio l’epilessia) potranno, al più, incidere sulla previsione di rivedibilità della misura (di norma esclusa).
Leave a Reply