AUTOCERTIFICAZIONI PER ESENZIONE TICKET: Attenti a ciò che si dichiara

Carissimi lettori,

a seguito di parecchie richieste pervenute alla posta del Blog, oggi voglio porre evidenza il problema delle autocertificazioni rilasciate per l’ottenimento dell’esenzione del Ticket sanitario; infatti negli ultimi mesi stanno arrivando a molti cittadini gli avvisi bonari della ASL per regolarizzare talune prestazioni.

Le autocertificazioni per le esenzioni sono considerate false in seguito all’incrocio delle informazioni fornite da Ministero del lavoro, Agenzia delle Entrate e Inps. Ma la Asl, andando incontro al cittadino, riconosce eventuali altre esenzioni non richieste dallo stesso.

I verbali di accertamento notificati sono l’esito di un’attività di accertamento effettuata da Sogei (Ministero delle Finanze) che incrocia i propri dati con quelli annualmente inviati da Inps, Ministero del Lavoro e Agenzia delle entrate che rilevano le autocertificazioni mendaci. Entro fine anno verranno inviati i verbali di accertamento relativi al 2014 e nei primi mesi del nuovo anno si provvederà ad inviare quelli relativi al 2015.
Il cittadino innanzitutto deve tenere presente alcuni punti fondamentali e fissi nel momento in cui si reca all’ufficio per richiedere l’esenzione del ticket: ricordarsi che sta sottoscrivendo un’AUTOCERTIFICAZIONE per sè o per altri e che l’impiegato non può sindacare o respingere; il cittadino dichiara di essere esente per disoccupazione o per età/reddito o per titolarità di pensione minima e l’impiegato deve solo prenderne atto.
Nel caso di esenzione E02 PER DISOCCUPAZIONE è il caso di ricordarsi che fa fede sempre il reddito lordo del nucleo familiare dell’anno precedente e che nel momento in cui usufruirà della prestazione deve essere vigente lo status di DISOCCUPATO (vedere il mio articolo sui tetti di spesa a questo link http://www.valentinopitzalis.it/blog/?p=953).

Lo stesso discorso vale anche per gli ultrasessantacinquenni che spesso dimenticano di fare i conti con il reddito dell’anno precedente e per reddito si intende quello dell’intero nucleo familiare (quindi se ci sono figli che coabitano all’interno dello stesso nucleo familiare e che producono reddito questo si va a sommare con quello dei genitori) sempre al lordo delle imposte.

Infine un consiglio ai pensionati al minimo ultrasessantenni che spesso cadono nel tranello: il pensionato al minimo è quello che prende una pensione mensile pari o inferiore a € 516,00; se dovesse percepire 1 euro in più non è più considerato pensionato al minimo e andrebbe a decadere dall’esenzione (E04).

infine ricordo una serie di consigli che possono esservi utili:

  1. Il reddito da prendere in considerazione è sempre quello lordo dichiarato nella dichiarazione dei redditi o Cud – NON E’ DA CONSIDERARSI IL MODELLO ISEE.
  2. Gli avvisi “bonari” inviati dall’agenzia delle entrati vengono notificati sempre a chi ha sottoscritto l’autocertificazione e non al titolare.
  3. Il carico fiscale è determinato sempre dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; se il titolare non ha prodotto reddito ovvero non ha presentato dichiarazione non può avere alcun componente della famiglia fiscalmente a carico

 

 

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