VISITE DI REVISIONE: in caso di assenza avviene la sospensione della pensione di invalidità

Sospensione della pensione di invalidità per gli assenti a visita di revisione.

Per quel che concerne le visite di revisione, l’INPS ha semplificato il procedimento di revisione dell’invalidità civile, prevendendo la sospensione della pensione di invalidità per le persone che risultano assenti.

Di seguito indico le nuove indicazioni procedurali in materia di revisione dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con riferimento alla specifica disciplina degli assenti a visita di revisione.

La legge n. 114/2014 ha stabilito che “durante l’effettuazione delle eventuali visite di revisione e dell’iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali conservano tutti i benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.

Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l’impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, a partire dal giorno 6 maggio 2021,  la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visitanel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione.

Dunque, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza alla visita di revisione comporterà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori Inps.

L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.

Questo automatismo permetterà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute.

Il pensionato che sia risultato assente alla visita di revisione riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza.

Nell’ipotesi in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica.

Nel caso, poi, in cui l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.

Contrariamente, ovvero in mancanza di provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni oppure nel caso in cui tale motivazione non sia valutata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.

Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.

 

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