Incompatibilità e cumulabilità dell’indennità di accompagnamento

Nell’invalidità civile si distinguono tre diverse categorie: invalidi civili, ciechi civile e sordi civili, per ognuna delle quali i benefici economici sono diversi.

In ogni caso, la modalità di accertamento dell’invalidità è la stessa per tutte le categorie. In questo articolo affronteremo l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, uno dei benefici economici a loro spettante.

L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è corrisposta a coloro a cui è stata riconosciuta una percentuale del 100% e solo nel caso in cui la commissione medica abbia accertato che l’interessato si trova in una delle seguenti condizioni: “nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure“ nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua”.

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con:

  • analoghe indennità concesse per causa di guerra ( la c.d. “indennità di assistenza e di accompagnamento”, concessa solo ai titolari di pensione di guerra di I categoria). E’ data la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988);
  • analoghe indennità concesse per causa di lavoro (INAIL) o per causa di servizio. E’ data la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988);
  • indennità di frequenza (art. 3, Legge 289/90);

E’ inoltre incompatibile con il ricovero gratuito in istituti o in case di riposo pubbliche o in regime convenzionato, che provvedano al suo sostentamento (art. 14-septies, 2°comma, Legge 33/1980, art. 12, comma 3, Legge 118/ 1971). Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico. Non è invece causa di incompatibilità il ricovero a pagamento e il ricovero in day hospital. Non viene neanche sospesa durante il periodo di detenzione, poiché si considera che i tale periodo non venga meno l’esigenza di assistenza.

Cosa si intende per analoghe prestazioni
L’art. 1 della Legge 508/1988, che ha previsto l’incompatibilità dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio”, deve essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo, in questo caso, fa  riferimento alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l’indennità di accompagnamento e non riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità. In altre parole, l’indennità di accompagnamento per invalidi civili non può essere cumulata: con l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa Inps (assegno di accompagnamento), concesso a coloro che hanno avuto un riconoscimento d’inabilità lavorativa e neanche con l’assegno di accompagnamento Inail.

Può essere cumulato, invece, con la rendita Inail, per infortunio o malattia professionale, o con la pensione privilegiata concessa per causa di servizio, ma solo nel caso in cui la patologia che ha determinato il riconoscimento per invalidità civile sia diversa da quella che ha determinato il riconoscimento per causa di servizio o Inail. Altrimenti non è possibile chiedere neanche la visita di accertamento di invalidità civile se la patologia o menomazione dipendono da causa di guerra, lavoro (Inail) o servizio.

Scelta fra diverse provvidenze economiche opzionabili
Comunque, nel caso di incompatibilità con altre provvidenze economiche, è possibile operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche opzionabili: è infatti  data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. La facoltà di opzione deve essere esercitata appena l’interessato riceve la notifica del provvedimento dei trattamenti pensionistici incompatibili (D.M. 553/92).

Indennità di accompagnamento e ricovero ospedaliero
Con Sentenza n. 2270 del 02/02/2007, la Suprema Corte di Cassazione, intervenendo in tema di indennità di accompagnamento, ha affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce di per sé l’equivalente del ricovero in istituto, al quale fa riferimento l´ art. 1 della legge n. 18 del 1980 che esclude dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto”.

La sentenza ha stabilito, invece, che il beneficio non debba essere sospeso anche durante il ricovero in ospedale, quando si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. In altre parole, quando ci sia bisogno di un’assistenza permanente alla persona ricoverata, assistenza che un ospedale di norma non può offrire.

L’indennità di accompagnamento è compatibile con:

  • lo svolgimento di attività lavorativa (art. 1, Legge 508/1988).

L’indennità di accompagnamento è cumulabile con:

  • pensione per gli invalidi civili;
  • le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall’INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (art. 12 Legge 412/1991);
  • le pensioni a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra o di servizio;
  • la rendita INAIL.

Per esempio: nel caso una persona abbia avuto un riconoscimento di invalidità civile per una qualsiasi malattia o menomazione e in seguito subisce un infortunio sul lavoro (INAIL) o per causa di servizio, questo ultimo evento sarà valutato separatamente dall’invalidità civile già riconosciuta, con il conseguente cumulo delle provvidenze economiche. Tale cumulo, però, è ammesso solo per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili (art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91).

Allo stesso modo, la stessa persona già dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o di servizio, può ottenere un riconoscimento di invalidità civile solo qualora subentri una patologia o menomazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell’aggravamento o dell’interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall’invalidità civile.

Solo nel caso di pluriminorazioni, l’indennità è cumulabile con:

  • pensione ciechi assoluti
  • indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti (art. 2, Legge 429/1991)
  • pensione  ciechi parziali
  • indennità speciale ciechi parziali
  • pensione sordi civili
  • indennità di comunicazione sordi civili

Pluriminorazioni 
A questo punto è importante precisare cosa s’intende per pluriminorazioni. La pluriminorazione può definirsi come quella condizione sanitaria caratterizzata dalla compresenza di distinte minorazioni invalidanti (ad esempio cecità e cardiopatia, sordità e problemi motori, ecc. ). Quindi, qualora sussistano diverse minorazioni, ciascuna relativa a differenti status di invalidità (invalido civile, cieco civile o sordo civile), è possibile ottenere un riconoscimento per ognuna di esse, in quanto l’appartenenza ad una determinata categoria di invalidi non esclude la possibilità di appartenere contemporaneamente ad un’altra.
Quindi, solo nel caso di pluriminorazioni l’indennità di accompagnamento può essere cumulata con le indennità e le altre prestazioni economiche percepite in qualità di cieco civile o sordo civile, trattandosi di patologie diverse appartenenti a diverse categorie.

 

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