Prestazioni di invalidità̀ civile collegate al reddito
Sulle modalità di valutazione dei redditi per l’invalidità civile l’Inps ha ricevuto delle richieste di chiarimenti. Da qui l’esigenza di fornire indicazioni da considerare ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile, nonché sulle modalità di acquisizione dai beneficiari di prestazioni di invalidità civile della comunicazione riguardante gli oneri deducibili dal reddito.
Ad eccezione dell’indennità di accompagnamento, indennità di accompagnamento per cieco assoluto, indennità speciale e l’indennità di comunicazione, le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda.
Quindi, nel determinare il reddito rilevante vengono conteggiati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini Irpef. Questi redditi devono essere sempre calcolati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non sono pertanto ricomprese nella valutazione del reddito:
- l’importo stesso della prestazione di invalidità;
- le rendite Inail;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione.
Redditi da considerare in fase di prima liquidazione
Le norme vigenti in materia indicano i redditi utili per il calcolo della prima liquidazione della prestazione assistenziale e quelli considerati, successivamente alla prima liquidazione, in costanza di erogazione della prestazione.
Nello specifico, la legge n. 14 del 2009, all’articolo 35, comma 9, come successivamente modificato e integrato dall’articolo 13 della legge n. 122 del 2010, statuisce che, in sede di prima liquidazione, devono essere considerati i redditi dell’anno in corso, cioè dell’anno solare nel quale ricade l’inizio della prestazione.
L’interessato, dunque, è obbligato a rilasciare una dichiarazione, in via presuntiva, dei redditi che percepirà nell’anno di riferimento.
Per gli anni successivi al primo, invece, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni, va inevitabilmente operata una distinzione tra i redditi da pensione e altre tipologie di redditi.
Redditi da considerare per gli anni successivi o in fase di ricostituzione
Redditi da pensione
La succitata legge 14/2099 (art 35, comma 8), come modificato dal d.l. 78/2010, art 13, comma 6, lett. a) e b), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dispone che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.”
Sulla base di questi criteri, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto:
– dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;
– dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
In pratica, occorre tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nello stesso anno.
Altri redditi
Per tutte le altre tipologie di reddito, ovvero a titolo esemplificativo redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a IRPEF, devono essere valutati, invece, gli importi conseguiti nell’anno solare precedente. Questi ultimi redditi devono essere comunicati ogni anno dall’interessato con apposito modello Red.
Gli oneri deducibili
Il Messaggio Inps chiarisce che ai fini del raggiungimento del limite di reddito si considerano solo i redditi valutabili ai fini IRPEF (art. 14 – septies, comma 4, della legge 29 febbraio 1980, n. 33), vale a dire assoggettati a detta imposta e costituenti la base imponibile.
Secondo quanto disposto dal D.P.R. n.917/1986 (TUIR), la base imponibile, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR.
Sulla questione, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che, per la determinazione del requisito reddituale previsto per l’assegno di invalidità e per la pensione di inabilità civile ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del T.U.I.R. (cfr. Cass. n. 4158/2001; Cass. n. 11582/2015; Cass. n. 21529/2016; Cass. n. 26473/2016; Cass. n. 5450/2017; Cass. n. 5962/2018; Cass. n. 30567/2019).
La stessa Corte ha inoltre specificato che è proprio la funzione di sostegno, cui assolve il sistema assistenziale a fronte di una situazione di bisogno, a imporre, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento all’effettiva disponibilità di reddito dell’interessato.
Pertanto, gli oneri deducibili, abbattendo direttamente e immediatamente la base imponibile, vanno dedotti dal reddito, che concorre a determinare il limite per l’erogazione delle prestazioni assistenziali come l’assegno mensile di assistenza e pensione di inabilità, la pensione per cieco, sordo e indennità̀ di frequenza (ovvero tutte le prestazioni INVCIV collegate al reddito del titolare).
Come evidenziato dall’articolo 10 del TUIR, tra gli oneri deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi pagati al personale domestico, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, ecc.
Tali oneri, così come i redditi comunicati in via presuntiva in sede di prima liquidazione, vengono verificati dall’Istituto in occasione della dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo dall’interessato.
Al fine di permettere all’Inps di avere un puntuale riscontro dei predetti oneri deducibili, l’interessato, in sede di domanda, è tenuto a comunicare il reddito effettivo, al netto degli oneri indicati. Il reddito, così depurato, determina la spettanza del beneficio assistenziale.
Redditi fondiari imponibili
Un altro chiarimento riguarda l’eventuale proprietà di terreni e fabbricati e l’incidenza che gli stessi hanno sul reddito del soggetto che presenta la domanda di pensione di invalidità.
Si è detto che quindi, ai fini del modello RED, i redditi da terreni, che devono essere considerati, sono i seguenti:
– reddito dominicale (indicato come imponibile IRPEF: rivalutato dell’80% e proporzionato alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso);
– reddito agricolo (indicato come imponibile IRPEF: rivalutato del 70% e proporzionato alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso).
Per i redditi da fabbricati, vanno inclusi solo quelli derivanti dal possesso di immobili diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze; il reddito corrispondente deve essere indicato con le rivalutazioni e/o maggiorazioni previste ai fini IRPEF.
Redditi fondiari non imponibili
I redditi fondiari, che non sono da indicare nel modello RED, sono invece quelli derivanti dall’art. 42: “costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze appartenenti al proprietario o all’affittuario se la destinazione di tali costruzioni rientrano nei seguenti casi: abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi/bestiame/vigilanza lavoratori agricoli; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante”; dall’art. 43: “non sono considerati produttivi di redditi fondiari gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni”.
“Obbligo di dichiarazione“
La legge 122/2010, all’art 13, comma 6, lettera c, ha introdotto il comma 10 bis dell’art. 35 della legge n. 14/2009, prevedendo, per i titolari di prestazioni collegate al reddito, un espresso obbligo di dichiarazione nei confronti dell’INPS.
Tale obbligo è, dunque, condizione imprescindibile per il diritto alla prestazione assistenziale di natura economica.
Infatti, “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
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