Le persone disabili e il diritto di voto

Il diritto di voto può essere esercitato da tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni; è infatti necessario presentarsi al proprio seggio di appartenenza con un documento d’identità munito di fotografia e con la tessera elettorale.

Al fine di dare la possibilità a tutti di essere parte attiva del processo democratico e dunque di votare, vediamo quali agevolazioni la legge prevede per consentire alle persone con disabilità di votare.

Il voto assistito

Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano (come stabilisce la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003), mentre in precedenza l’accompagnatore doveva essere obbligatoriamente iscritto nella lista elettorale del medesimo Comune dell’assistito.

Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina:

  1. non vedenti
  2. amputati delle mani
  3. affetti da paralisi
  4. con gravi impedimenti (ovvero coloro che sono fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto)

Quando l’impedimento fisico ad esercitare autonomamente il voto non è evidente, deve essere dimostrato con la documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che certifica l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.

Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono anticipatamente chiedere all’ufficio elettorale del proprio Comune l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale (timbro AVD che sta per “diritto voto assistito”).

Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Va ricordato che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità.

Il voto degli elettori non deambulanti

Nel caso in cui il seggio assegnato a un elettore con difficoltà di deambulazione non sia accessibile, egli può esprimere il suo diritto al voto presso un’altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche e che abbia adeguate caratteristiche di accessibilità.

Per farlo, deve esibire al Presidente del seggio prescelto, insieme alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica di “impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione”, rilasciata gratuitamente dai medici dell’ASL, anche in precedenza per altri scopi, o presentando semplicemente la copia autentica della patente di guida speciale.

Inoltre, in occasione delle consultazioni elettorali, la legge prevede che i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico gratuito in modo da facilitare agli elettori con disabilità il raggiungimento del seggio elettorale.

Per ogni ulteriore informazione, ogni elettore può contattare il proprio Comune di residenza.

Rilascio dei certificati

Per rendere più semplice l’esercizio del diritto di voto, le Unità Sanitarie Locali, nei 3 giorni precedenti la consultazione elettorale, assicurano in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della Legge 15/91 (articolo 29 della Legge 104/92).

Il voto degli elettori ricoverati

La legge prevede che in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura e i detenuti in carcere possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, di restrizione o custodia preventiva (purché iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune del territorio nazionale). È, infatti, prevista la costituzione di un seggio elettorale speciale all’interno delle strutture.

A tal fine va avanzata al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona è iscritta un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del Direttore Sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del Direttore Amministrativo o del Segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Il voto delle persone con disabilità intellettiva

Nonostante il diritto di voto sia garantito alle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, va detto che “in Italia manca una chiara normativa che garantisca loro i giusti sostegni nella presa di decisioni e assistenza in cabina elettorale per esercitare il diritto/dovere di voto in condizioni di parità con tutti gli altri cittadini ed elettori”.

Questi sono elettori possono votare come tutti gli altri!

Voto Domiciliare

In base alla Legge n. 46 del 7 maggio 2009, che subentra alla Legge n. 22 del 27 gennaio 2006, hanno diritto a votare dalla propria abitazione:

  1.  Gli elettori affetti da gravissime infermità, “le persone intrasportabili“, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
  2. Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.

Gli elettori con gravi patologie, che si trovano in una condizione di intrasportabilità o di dipendenza vitale da apparecchiature mediche, devono attestare la propria infermità tramite la certificazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che non deve essere anteriore ai 45 giorni dalla data delle elezioni. Per gli “intrasportabili”, la certificazione deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.

Entro il 15° giorno antecedente la data della votazione, gli elettori possono presentare al sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, la richiesta di votazione presso la propria dimora. Oltre alla domanda per la richiesta del voto domiciliare, scaricabile dal sito del proprio Comune, occorre la seguente documentazione:

  1. una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione ove l’elettore dimora, con l’indirizzo completo dell’abitazione e un recapito telefonico
  2. una copia della tessera elettorale
  3. una copia del documento di identità
  4. una idonea documentazione sanitaria rilasciata dal Funzionario Medico designato dalla ASL competente

Se la documentazione è completa, l’elettore affetto da gravi infermità potrà esercitare il proprio voto da casa durante le ore in cui è aperta la votazione, grazie alla presenza di uno scrutatore del seggio e del segretario.

Attenzione: il voto a domicilio è ammesso in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della provincia per cui è elettore.

Per la domanda per richiesta di voto domiciliare consultare l’ufficio elettorale comunale.

 

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