Agevolazioni auto per Minori con Disabilità.

Con la Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 si è trattata la questione delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità.

Come noto la normativa concede l’Iva agevolata, la detrazione Irpef di parte della spesa sostenuta, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di trascrizione, per le auto destinate al trasporto di persone aventi disabilità motoria, sensoriale (non vedenti e sordi) e intellettiva grave.

Finora però era necessario che trascorressero 4 anni per poter accedere nuovamente alle agevolazioni (Iva e detrazione Irpef). La circolare in questione stabilisce che è possibile usufruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima che siano decorsi i 4 anni nel caso in cui l’auto sia stata rubata. Quindi basta l’attestazione della perdita di possesso e non anche la cancellazione dal PRA.

Per ottenere l’auto alle condizioni agevolate basta che venga presentata al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Inoltre, la circolare affronta e risolve anche la questione dell’obbligo dell’adattamento del veicolo in caso di minore con disabilità. Finora, secondo la normativa la persona o il familiare di cui sia fiscalmente a carico ha diritto alle agevolazioni fiscali (IVA agevolata, detrazione Irpef ) solo a condizione che adatti il veicolo al trasporto o alla guida.

La circolare suddetta ha chiarito che nel caso di minore, non essendo possibile stabilire a priori la necessità di adattare obbligatoriamente il veicolo, non è obbligatorio adattare il veicolo.

E’ necessario però che il minore abbia la certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) e che nel verbale siano indicato espressamente che si tratta di soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997.

Per cui, se la persona disabile è un minore con handicap grave l’adattamento dell’auto non è mai obbligatorio. Viceversa l’adattamento è obbligatorio per le persone maggiorenni con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, Legge 449/1997,  nonché per i titolari di patente speciale con obbligo di particolari dispositivi di guida.

 

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