Integrazione scolastica per le persone disabili: principi generali

La legge 104/1992, all’art. 12, dà la definizione di diritto all’educazione, allo studio e all’istruzione, estendendo l’integrazione scolastica alle scuole di qualsivoglia ordine e grado, comprendendo anche gli asili nido, le scuole materne e l’università.

L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona portatrice di handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Con la legge 104 viene affermato il principio secondo cui vanno rimosse tutte le situazioni sociali invalidanti, agevolando il recupero funzionale e sociale della persona disabile. Per cui l’handicap non è un elemento proprio del disabile ma è creato dalle situazioni esterne a lui. Occorre dunque influire sulle problematiche esterne per rimuovere le cause dell’handicap.

La legge 104 prevede l’integrazione scolastica negli asili nido, scuole materne, scuole ed università.
L’obbligo scolastico è garantito anche ai minori disabili impediti di frequentare la scuola. Infatti, coloro che sono temporaneamente impediti per motivi di salute, è comunque garantita l’educazione e l’istruzione. Il provveditore agli studi, d’intesa con le Asl e con i centri di recupero e riabilitazione provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni distaccate della scuola statale.

L’art. 17 della legge 104 disciplina l’inserimento dei disabili nei corsi di formazione ordinaried istituisce anche modalità speciali di effettuazione dei corsi di formazione personalizzati.
Sono le Regioni che realizzano l’inserimento delle persone con handicap negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie. Nei centri di formazione professionale sono anche istituiti corsi per disabili che non sono in grado di frequentare i corsi normali.

L’art. 18 prevede l’istituzione di un albo regionale degli enti che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa dei disabili.

 

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