LA DENUNCIA DI INFORTUNIO E IL PRIMO CERTIFICATO MEDICO
Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all’azienda) di qualsiasi infortunio subito per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione.
Se possibile è bene che il lavoratore segnali al datore di lavoro il fattore di rischio specifico che ha contribuito a causare l’infortunio.
Per esempio: in caso di caduta specificare se il pavimento era sconnesso o bagnato, al fine di evitare il non riconoscimento dell’infortunio per rischio generico (quel tipo di rischio che non è collegato all’attività lavorativa, ma incombe sulla generalità dei cittadini).
In tutti i casi in cui sia necessario il lavoratore infortunato deve essere inviato al Pronto Soccorso che rilascia il primo certificato medico.
Tale certificato deve essere inviato al datore di lavoro il quale, se la prognosi comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni, deve presentare denuncia alla sede Inail competente, entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico.
(Il datore di lavoro può presentare la denuncia di infortunio via internet, ma deve spedire in seguito il primo certificato medico).
In caso di un infortunio lieve, a seguito del quale il lavoratore non si reca al Pronto Soccorso e non abbandona il lavoro, oppure se la prognosi è inferiore a tre giorni (franchigia) il lavoratore deve comunque informare il datore di lavoro anche se quest’ultimo non è tenuto a presentare la denuncia all’Inail.
Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno il datore di lavoro è tenuto a presentare la denuncia all’Inail entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.
LA VISITA PRESSO GLI AMBULATORI INAIL
In caso di infortunio sul lavoro è prevista la visita presso gli ambulatori Inail.
· Se la prognosi del Pronto Soccorso è uguale o inferiore a tre giorni, ed entro in quella data il lavoratore è in grado di riprendere l’attività, non ha bisogno del certificato Inail prima di tornare al lavoro.
· I “portatori” di gesso o di tutore sono invitati a presentarsi a visita all’Inail dopo la rimozione degli stessi.
· Se la prognosi del Pronto Soccorso è superiore a tre giorni il lavoratore è invitato a presentarsi all’Inail per la visita medica due-tre giorni prima della scadenza della prognosi:
1. l’Inail rilascerà un cartellino con un successivo appuntamento a visita in caso di continuazione della temporanea e un certificato da consegnare al datore di lavoro;
2. l’Inail provvederà alla chiusura della temporanea con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro.
L’INFORTUNIO IN ITINERE
E’ tutelato dall’Inail anche l’incidente occorso durante il normale tragitto di andata e ritorno fra l’abitazione e il luogo di lavoro, e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto. L’assicurazione Inail opera anche nel caso di utilizzo del mezzo privato se “necessitato” Le procedure da seguire sono le stesse indicate sopra per le altre tipologie di infortunio.
Ma può accadere che un infortunio in itinere venga denunciato in ritardo perché il lavoratore, non essendo a conoscenza che l’evento subito può essere considerato come infortunio sul lavoro, non informa il datore di lavoro di avere subito un incidente “in itinere”, ma invia semplicemente un certificato di malattia.
In questo caso il datore di lavoro, appena informato del fatto, deve fare denuncia all’Inail e, segnalando di essere venuto a conoscenza dell’infortunio in ritardo, può evitare le sanzioni economiche.
Nel caso in cui il lavoratore si è messo in malattia e ha segnalato in ritardo l’infortunio deve presentare all’Inail il verbale della P.S. se è stato redatto.
L’infortunio, se sussistono gli altri requisiti, può essere riconosciuto, ma il lavoratore perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni precedenti la segnalazione (mantiene comunque l’indennità di malattia se dovuta).
L’INFORTUNIO NON DENUNCIATO
Possono verificarsi due ipotesi:
· infortunio non denunciato – lavoro regolare:
il lavoratore deve presentare denuncia di infortunio all’Inail, allegando il certificato medico e prove testimoniali; se la ditta è irreperibile un accertamento ispettivo da parte dell’Inail può determinare il riconoscimento dell’infortunio.
· Infortunio non denunciato – lavoro nero:
immediatamente richiedere gli estremi dei testimoni al fatto e il loro numero di cellulare, e il più presto possibile presentare denuncia all’Inail (all’attenzione del Capo-area) allegando la documentazione medica, i dati dei testimoni, qualsiasi documento in grado di provare il rapporto di lavoro, copia della denuncia presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro circa la regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Solo dopo che è stata fatta la segnalazione dell’infortunio il lavoratore si può presentare in ambulatorio Inail per aprire il fascicolo medico.
LA RICADUTA
Le procedure delle ricadute sono gestite in base ad una prassi consolidata, in quanto non c’è norma giuridica che le regolamenti.
Possono verificarsi i seguenti casi:
· Dopo la ripresa lavoro l’infortunato sta male e torna al Pronto Soccorso.
Il certificato del P.S. deve essere inviato sia al datore di lavoro che all’Inail ed è importante che sia specificato che si tratta di ricaduta di quell’infortunio.
· Dopo la ripresa lavoro l’infortunato segnala al datore di lavoro che non si sente in grado di continuare a lavorare; il datore (e non il medico competente) deve fare richiesta di visita
medica all’Inail, in quanto è solo l’Inail che può decidere di accogliere la ricaduta.
· In caso di riapertura della temporanea in quanto il lavoratore infortunato, che ha già ripreso l’attività, si deve sottoporre ad intervento chirurgico occorre presentare al datore di lavoro e allo sportello dell’Inail la prescrizione dell’intervento chirurgico e il relativo foglio di ricovero. Al termine dello stesso occorre produrre la cartella clinica.
L’Inail riconosce la riapertura della temporanea dalla data del ricovero.
LA DIAGNOSTICA E LA RIABILITAZIONE
Esami diagnostici e terapie riabilitative sono a carico dell’Inail solo se prescritte o autorizzate dall’Inail medesimo.
L’ESENZIONE DAL TICKET
Per tutta la durata della temporanea gli esami diagnostici sono esenti da ticket sia che vengano prescritti dall’Inail che dal medico curante.
Successivamente, se sono riconosciuti postumi permanenti o rendita, sia ha diritto all’esenzione parziale riferita alla patologia specifica, da richiedere alla ASL competente, producendo la documentazione Inail che attesti i postumi riconosciuti.
L’Inail con recente nota del 14 marzo ha precisato che le novità introdotte dalla finanziaria 2007 in materia di partecipazione alla spesa sanitaria (10 euro su ogni ricetta per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e 25 euro per prestazioni di Pronto Soccorso non seguite da ricovero) non si applicano agli infortunati sul lavoro che, come è noto, sono espressamente esentati da ogni pagamento per il periodo dell’infortunio e per le patologie direttamente connesse.
L’ASSISTENZA PROTESICA
L’erogazione dell’assistenza protesica è subordinata all’attivazione della prescrizione e dell’autorizzazione da parte dell’Inail.
Nei confronti degli infortunati l’assistenza protesica nella sua accezione più ampia e la fornitura di presìdi è erogata direttamente dall’Inail, a garanzia della tutela differenziata
rispetto a quella erogata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Di recente l’Inail ha approvato un nuovo regolamento al fine di “migliorare a livello qualitativo e quantitativo la propria offerta di servizi, adeguandola alle richieste provenienti
dalle persone disabili”.
Tra i soggetti destinatari sono compresi anche i titolari di rendita a termine revisionale scaduto, gli invalidi liquidati in capitale ai sensi del T.U.1124/65, i grandi invalidi del
lavoro; l’erogazione della prestazione può aver luogo anche prima della stabilizzazione dei postumi.
L’erogazione dell’assistenza protesica è subordinata all’attivazione della prescrizione e dell’autorizzazione da parte dell’Inail.
La prescrizione medica è sempre necessaria anche per il rinnovo e la manutenzione delle protesi e ausili.
Solo in casi di comprovata necessità ed urgenza l’assicurato può acquistare il dispositivo tecnico a proprie spese, informando preventivamente l’Inail, e poi chiedere il rimborso.
IL COLLOCAMENTO AL LAVORO
Il lavoratore disoccupato, invalido del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall’Inail può iscriversi al collocamento disabili ai sensi della legge 68/99.
L’attuale normativa consente l’iscrizione anche a orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro.
L’Inail prevede interventi formativi non solo per i disabili disoccupati con invalidità superiore al 33%, ma anche a favore dei lavoratori infortunati ancora in costanza di rapporto
di lavoro, indipendentemente dal grado di invalidità.
Ciò consente pertanto di anticipare l’intervento dell’Istituto per evitare che il lavoratore infortunato perda la propria occupazione.
L’INDENNITÀ DI TEMPORANEA
· Il giorno dell’infortunio è considerato come giorno lavorato e deve essere interamente retribuito.
· i successivi tre giorni (carenza) sono retribuiti dal datore di lavoro al 60% della retribuzione giornaliera salvo migliori condizioni previste dai contratti di lavoro.
· dal quarto al novantesimo giorno spetta l’indennità dell’Inail pari al 60% della retribuzione giornaliera
· dal 91° giorno in poi tale indennità è elevata al 75% della stessa retribuzione.
In genere i contratti di lavoro prevedono una integrazione salariale a carico del datore di lavoro fino alla copertura del 100% della retribuzione, per periodi variabili in ragione
dell’anzianità lavorativa.
Non esistono limiti alla durata della temporanea erogata dall’Inail, che viene chiusa quando le condizioni cliniche sono stabilizzate e il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro.
Occorre però fare attenzioni alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto di lavoro (comporto) che possono essere stabilite dai vari contratti di lavoro.
L’assegno per il nucleo familiare durante la temporanea spetta anche per i giorni di carenza e fino a un massimo di tre mesi.
Modalità di erogazione della temporanea: la maggioranza delle aziende provvedono ad anticipare la temporanea al lavoratore per conto Inail (articolo 70 T.U. 1124/65).
Nel caso in cui le aziende non si avvalgono di questa facoltà l’Inail eroga direttamente la temporanea al lavoratore con cadenza ………
L’INDENNIZZO DEI POSTUMI PERMANENTI
Il regime del Testo Unico 1124/65 valido per gli eventi avvenuti prima del 25 luglio 2000 prevede l’erogazione di una rendita diretta per i casi di inabilità permanente pari o superiore
all’11%.
Il regime stabilito dal Dlgs. 38/2000 che introduce la tutela del danno biologico per i casi avvenuti successivamente al 25 luglio 2000 prevede l’erogazione di un indennizzo in
capitale per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15% e di una rendita diretta per i casi di grado pari o superiore al 16%.
LE CURE TERMALI
Gli infortunati sul lavoro possono gratuitamente fruire di cicli di cure termali.
Le suddette cure, prescritte dal medico di fiducia, sono concedibili dal sanitario dell’Inail se ritenute utili al recupero della capacità lavorativa e per prevenire possibili evoluzioni di
particolari patologie.
Gli oneri relativi alle cure termali gravano sul Servizio Sanitario Nazionale mentre sono di competenza Inail le spese di viaggio e le rette alberghiere.
LE QUOTE INTEGRATIVE PER I FAMILIARI
Sulle rendite vengono corrisposte le quote per il coniuge e i figli minorenni o maggiorenni se studenti (fino a 21 anni per la scuola media superiore e fino a 26 anni per l’università) o
inabili.
Per avere diritto alle quote è sufficiente la parentela. Non esistono limiti di reddito né obblighi di convivenza.
I familiari possono risiedere anche all’estero, in paesi non legati con l’Italia da convenzioni di sicurezza sociale.
Quanto sopra è importante in particolare per i cittadini di paesi extracomunitari che non hanno ancora ricongiunto il proprio nucleo familiare.
LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO
Il lavoratore infortunato ha facoltà di presentare domanda di aggravamento entro 10 anni dalla data dell’evento o dalla decorrenza dell’eventuale rendita.
L’aggravamento del danno biologico può essere richiesto per una sola volta entro il termine suddetto.
L’aggravamento della rendita può essere richiesto una volta all’anno per i primi quattro anni, poi al settimo e al decimo dalla decorrenza della rendita.
INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE AZIENDE
L’Inail finanzia progetti per l’abbattimento di barriere architettoniche in azienda è finalizzato a facilitare nuovi inserimenti lavorativi.
IN CASO DI NUOVI INFORTUNI
Il lavoratore per il quale sono stati riconosciuti postumi permanenti in seguito ad un infortunio sul lavoro, in caso di successivi infortuni potrà sommare i nuovi postumi con quelli già ottenuti e quindi ottenere o rivalutare l’indennizzo per danno biologico se il danno complessivo è compreso tra il 6% e il 15% oppure ottenere la rendita se la somma dei danni è pari o superiore al 16%.
Leave a Reply