I cittadini sono chiamati a partecipare alla spesa sanitaria attraverso il pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (analisi di laboratorio, esami e visite).
Per i non esenti, il costo massimo a ricetta è di 46.15 euro. Non è invece prevista nessuna compartecipazione alla spesa per i farmaci che sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). È prevista invece una compartecipazione in quota fissa per la prescrizione della ricetta (1,5 euro per confezione fino a un massimo di 3 euro per ricetta).
Si ricorda che i farmaci di fascia C sono a totale carico del cittadino, mentre per i farmaci di fascia A il SSN rimborsa comunque ai farmacisti, a parità di principio attivo, il prodotto più economico. Per questo, quando ci si reca in farmacia, è sempre bene richiedere il farmaco equivalente più economico (cosa non possibile solo se sulla ricetta c’è scritto “non sostituibile”).
Alcune persone possono per legge essere esonerate sia dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sia dalla quota fissa per la prescrizione della ricetta per farmaci. Le motivazioni dell’esenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e si riferiscono ai soggetti esenti per reddito o età, per invalidità, per patologie croniche e invalidanti o per malattie rare (limitatamente alle prestazioni/prescrizioni correlate a tali patologie), ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati, ai soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, alle persone detenute o internate.
Le esenzioni dal pagamento del ticket sono determinate da età e reddito, da un’invalidità o patologia, oppure sono destinate a tutti in particolari fasi della propria vita (screening oncologici, gravidanza).
Sono esenti dal pagamento del ticket di tutte le visite specialistiche e gli esami diagnostici:
- cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro
- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
- disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Può considerarsi disoccupato anche il lavoratore in mobilità e loro familiari a carico (da non confondersi con il lavoratore in cassa integrazione, per il quale il rapporto lavorativo è ancora in corso) solo se il soggetto è iscritto al Centro per l’impiego ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato;
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
- invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
- invalidi civili con indennità di accompagnamento
- ciechi e sordomuti
- ex deportati nei campi di sterminio nazista
- vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata
Hanno diritto all’esenzione sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante le seguenti categorie:
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi
- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
- i cittadini affetti dalle forme morbose croniche o invalidanti previste dal decreto ministeriale n. 329/1999 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti …” e successive variazioni e integrazioni, secondo le modalità previste dallo stesso decreto
- i cittadini affetti da malattie rare. Le malattie rare che danno diritto all’esenzione nella regione sono tutte quelle riconosciute a livello nazionale, integrate con un elenco di patologie ancora più rare (che per la loro stessa natura mettono in maggiore difficoltà i malati). riconosciute con specifica delibera dalla Regione. Sul sito del Ministero della Salute è possibile consultare l’ elenco delle malattie rare riconosciute a livello nazionale
Esenzioni per gravidanza: sono escluse dal pagamento del ticket le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate nel Percorso Nascita definito dalla Regione. Sono inclusi anche alcuni esami pre-concezionali utili per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza, compresi quelli a cui si devono sottoporre i futuri padri.
Le esenzioni per gravidanza devono essere riportate dal medico prescrittore sull’impegnativa.
Screening oncologico: la Regione garantisce la gratuità degli esami di screening (Pap Test, mammografia e screening del colon retto) effettuati.
Gli esami diagnostici legati al ricovero: Le prestazioni strettamente e direttamente correlate ad un ricovero programmato sono esenti dal pagamento del ticket, se sono effettuate presso la struttura del ricovero o presso un’altra struttura indicata dalla stessa. Se invece il ricovero non avviene o avviene in una struttura differente rispetto a quella prevista, viene richiesto il pagamento del ticket come per tutte le prestazioni che non sono finalizzate a un ricovero.
Anche gli esami eseguiti entro 7 giorni dalla data di dimissione da un ricovero e prescritti dal medico della struttura di ricovero prima della dimissione sono considerati compresi nel ricovero stesso, e per questo è escluso il pagamento del ticket. Sono esenti dal pagamento del ticket anche le visite post-ricovero chirurgico, asportazione suture, medicazioni e rimozione drenaggi entro 30 giorni dalla dimissione.
Il ticket deve essere pagato invece per quelle prestazioni prescritte nella visita post-ricovero.
Nel caso degli aventi diritto all’esenzione per patologia o per invalidità è necessario rivolgersi al Distretto sanitario di appartenenza con la documentazione riguardante la patologia o l’invalidità; verrà consegnato un attestato di esenzione, sul quale è indicato il codice che il medico di famiglia dovrà apporre sulle ricette.
Uffici ESENZIONI
via Bologna, 13, piano Terra, ala A
tel. 070 9359464
(orari: la mattina dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12;
il pomeriggio di martedì dalle ore 15 alle ore 17,30)
via Montale
tel. 070 97611601
(orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,00)
via Nurazzeddu
tel. 070 93747507- 070 93747508
(orari: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 11,00)
via Guido Rossa
tel. 070 93441751
(orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30).
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