IL TICKET – quando si paga e …. quando no

071531_ticketIl ticket, introdotto nel 1989, è una forma di compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni sanitarie. Introdotto come strumento di responsabilizzazione dei cittadini, è diventato sempre di più una voce significativa di finanziamento della sanità a livello regionale.

​​​Il ticket, introdotto nel 1989, è una forma di compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni sanitarie. Le sue caratteristiche sono state definite in maniera organica dalla Legge n. 537 del 1993. Da allora in poi, diversi provvedimenti legislativi nel hanno modificato natura e modalità di applicazione, introducendo:

  • nel 1998, l’Isee, quale criterio per l’esenzione in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e alle condizioni di malattia;
  • nel 2001 il criterio che il ticket dovesse servire anche per la copertura dei disavanzi sanitari regionali;
  • nel 2006, la quota fissa di 10 euro a ricetta per le prestazioni ambulatoriali, poi abolita nel 2008;
  • nel 2011 la Manovra economica correttiva ha ripristinato la quota fissa di 10 euro per le ricette sulle visite specialistiche e di 25 euro per gli interventi del pronto soccorso in codice bianco.

Nel corso del tempo, il ticket sanitario, da strumento di responsabilizzazione dei cittadini – mirato soprattutto a disincentivare gli eccessivi consumi di farmaci e prestazioni mediche – è diventato sempre di più, a livello regionale, una voce significativa di finanziamento della sanità.

Attualmente, i ticket riguardano tre ambiti di prestazioni:

  • l’assistenza farmaceutica;
  • le prestazioni di Pronto soccorso;
  • le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale.
1) Il ticket sui farmaci

Tra le misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, il ticket sui farmaci è quello che varia maggiormente da regione a regione. La normativa in vigore, infatti, stabilisce che le Regioni, per far fronte al proprio disavanzo sanitario, possono adottare misure mirate al contenimento della spesa farmaceutica. Perciò il ticket sui farmaci è una misura adottata non dallo Stato, ma da ciascuna singola Regione.

2) Il ticket sul Pronto Soccorso

Tutti gli assistiti non esenti, di età maggiore di 14 anni, sono tenuti al pagamento di una quota fissa di 25 euro per le prestazioni in Pronto Soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione sia stata classificate come “codice bianco“, ad eccezione di traumatismi ed avvelenamenti acuti.

Questo ticket è diversamente applicato dalle varie Regioni.

3) Prestazioni specialistiche e diagnostica ambulatoriale

Secondo la normativa nazionale, i cittadini sono tenuti al pagamento di un ticket per la fruizione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L’importo massimo per ricetta è fissato in 36,15 euro, Ciascuna ricetta può contenere fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica.

Per le prestazioni specialistiche, è dovuto un ticket di 10 euro a ricetta.

Sono però previste una serie di esenzioni, per: patologie croniche;malattie rare; diagnosi precoce tumori; invalidità; gravidanza; test Hiv; reddito inferiore a determinate soglie.

Non tutte le Regioni recepiscono la normativa nazionale, per questo ambito, per cui è necessario verificare la situazione caso per caso.

 

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