LEGGE 104/92: SOGGETTI DESTINATARI

SOGGETTI DESTINATARI

La legge in esame si rivolge alla persona handicappata intendendosi per tale la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e si applica, altresì, nei confronti del familiare della persona handicappata.

La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

BENEFICI

La legge 104/92 prevede che se la persona invalida, viene riconosciuta da apposita commissione medica della ASL anche con problemi di handicap, potrebbe aver diritto ad una serie di agevolazioni sul piano fiscale, lavorativo, scolastico e altri ambiti.

La legge 53 del 2000 ed il d.l. 151 del 2000 migliorano, altresì, ed estendono questi benefici, sia in favore del disabile e sia in favore dei suoi familiari ed affini.

DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE:

Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido. L’obiettivo di arrivare all’inserimento e all’integrazione sociale della persona handicappata si realizza, ai sensi dell’articolo 12 della legge 104, anche attraverso la garanzia all’educazione e all’istruzione.

Fin dall’asilo nido, l’integrazione scolastica, da realizzarsi attraverso una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli socio-assistenziali, sanitari, culturali e ricreativi, è volta a sviluppare le potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Per questa ragione, all’individuazione dell’alunno come persona handicappata fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, il tutto avviene con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.

 

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