
L’assegno ordinario di invalidità che spetta a colui cui viene riconosciuta una riduzione a due terzi della capacità lavorativa, consente all’interessato anche lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Pertanto, chi usufruisce dell’assegno ordinario di invalidità può allo stesso tempo continuare a lavorare. Non vi è dunque un’incompatibilità tra le due cose, ossia lavoro ( dipendente o autonomo) e prestazione previdenziale.
Però, a seconda del reddito derivante dall’attività lavorativa, l’assegno può subire una riduzione: più i redditi sono elevati, maggiore sarà la riduzione dell’importo dell’assegno di invalidità.
Ai sensi dall’articolo 1, comma 42, della legge 335/1995, se il reddito annuo conseguito dall’interessato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo inps, il trattamento dell’assegno viene ridotto del 25% della prestazione base; se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, la riduzione che passa al 50%.
Mentre nessuna riduzione dell’assegno ordinario di invalidità è prevista nel caso di redditi inferiori a 4 volte il minimo inps.
Se dunque un primo limite all’erogazione dell’assegno ordinario consiste nel reddito prodotto dall’interessato, un secondo limite è previsto nel caso in cui l’importo mensile dell’assegno ordinario di invalidità sia comunque superiore a 502 euro, cioè superiore al trattamento minimo Inps per l’anno in corso. In tale ipotesi la quota dell’assegno di invalidità che eccede il trattamento minimo viene decurtata del 50% e non può essere superiore all’importo dei redditi da lavoro percepiti (articolo 10, Dlgs 503/1992).
In caso di lavoratore autonomo, la riduzione invece è del 30% della quota che eccede il trattamento minimo; rimane comunque fermo che, in tale circostanza, la riduzione non può essere superiore al 30 per cento del reddito prodotto (articolo 72 della legge 388/2000). Solamente se l’assegno di invalidità è stato calcolato su un’anzianità contributiva superiore a 40 anni ( ipotesi molto improbabile), questa seconda riduzione non scatta (si veda in proposito la Circolare Inps 197 del 2003).
Il divieto di cumulo non riguarda i titolari di assegno ordinario di invalidità che siano assunti con contratti di lavoro a termine la cui durata non superi nell’insieme le 50 giornate nell’anno solare oppure coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente o autonoma da cui deriva un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo relativo al corrispondente anno.
Al compimento dell’età di vecchiaia, ossia quando l’assegno ordinario di invalidità verrà trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non scatteranno più poichè la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa.
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