Pensione anticipata per invalidità non inferiore all’80%: nuova visita medica

Per conseguire la  pensione anticipata per invalidità non inferiore all’80% non bisogna avere riguardo alle tabelle per l’invalidità civile, ma occorre essere sottoposti a nuova visita.

Il decreto legislativo n. 503 del 1992 prevede che in presenza di un’invalidità non inferiore all’80% i lavoratori dipendenti privati (sono esclusi i lavoratori pubblici) iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria e alle forme sostitutive della stessa possono ottenere la pensione di vecchiaia anticipata all’età di 60 anni gli uomini e 55 anni le donne.

Ai fini della pensione anticipata però non si fa riferimento al grado di invalidità civile già accertato che comunque costituisce un elemento di valutazione medico legale, ma occorre una nuova valutazione da parte della commissione sanitaria Inps.

Infatti, l’Inps con propria circolare n. 82 del 1994 ha stabilito che: “La norma in esame non stabilisce i criteri ai quali fare riferimento ai fini dell’accertamento dello stato di invalidità richiesto per il pensionamento di vecchiaia sulla base dell’età prevista dalla normativa previgente. Si ritiene tuttavia che, al fine di assicurare omogeneità di tutela nell’ambito di ciascuna gestione pensionistica, per l’accertamento del requisito dell’invalidità nella misura di legge si debba avere riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall’Istituto. In tale contesto il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80 per cento deve pertanto essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Istituto. Il riconoscimento eventualmente già operato da altro ente costituisce elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell’Istituto”.

In altre parole, secondo l’Inps l’invalidità richiesta dal decreto legislativo n.503/92 ai fini della pensione anticipata è quella prevista dalla legge n.222 del 1984, ossia la c.d. invalidità lavorativa e non invalidità civile.

Questo comporta che può accadere che un soggetto, riconosciuto invalido civile almeno all’80%, possa non vedersi invece riconosciuta l’invalidità minima dell’80% ai fini della pensione di vecchiaia anticipata.

 

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