
Legge 104/1992, Handicap e condizioni di gravità. La legge 104 del 1992 detta i principi in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona portatrice di handicap.
L’accertamento e la valutazione della gravità dell’handicap è cosa del tutto differente dalla valutazione del grado di invalidità civile, in quanto la prima riguarda tutte le categorie di disabili (invalidi civili, di lavoro, di servizio, di guerra, sordomuti e ciechi).
Possono sottoporsi alla valutazione dell’handicap ed essere riconosciuti incondizione di gravità i cittadini e stranieri con permesso di soggiorno, non riconosciuti invalidi in nessuna delle categorie summenzionate.
Ai sensi della legge 104/1992 ciò che costituisce oggetto di valutazione non sono le condizioni di salute della persona disabile ma le conseguenze che la patologia determina in quella persona.
La legge 104/1992 definisce le persone portatici di handicap e quelle in situazione di handicap grave.
L’art. 3, comma 1-2, definisce le persone portatrici di handicap come coloro che presentano una minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona in stato di handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
L’art. 3, comma 3, definisce le persone in situazione di handicap grave come quelle persone la cui minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tali persone hanno diritto alla integrazione sociale e scolastica, assiturate dagli enti pubblici territoriali mediante la realizzazione di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi.
La successiva legge n. 162 del 1998 ha introdotto una ulteriore categoria di persone con handicap di particolare gravità, i c.d. Gravissimi, ossia le persone in condizione di gravità per le quali venga meno in sostegno del nucleo familiare. A loro favore sono previste misure di sostegno consistenti in erogazione di servizi e prestazioni integrative volte alla tutela e all’integrazione sociale. Inoltre, alle Regioni competono misure aggiuntive di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche continuo per 24 ore, nonché il rimorso parziale delle spese documentate di assistenza, se effettuate all’interno di programmi previamente concordati.
Leave a Reply