Cumulabilità dei permessi Legge 104/92: casi e condizioni
La normativa sulla cumulabilità dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 distingue diverse situazioni in cui il lavoratore può beneficiare di tali agevolazioni. I principali casi si possono riassumere come segue:
- Il lavoratore che assiste due familiari con disabilità grave.
- Il lavoratore che utilizza i permessi sia per sé stesso sia per assistere un familiare.
- Il lavoratore che assiste un familiare il quale, a sua volta, beneficia dei permessi per sé stesso.
Assistenza a più familiari con disabilità
La possibilità di cumulare i permessi della Legge 104/92 per assistere due familiari con disabilità grave è regolata dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 119/2011. La norma stabilisce che il lavoratore può beneficiare di tali permessi solo se si tratta di:
- Coniuge.
- Parenti o affini di primo grado.
- Parenti o affini di secondo grado, ma solo qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave siano:
- Deceduti o mancanti.
- Affetti anch’essi da patologie invalidanti.
- Abbiano compiuto 65 anni di età.
In tutte le altre situazioni, la cumulabilità dei permessi non è ammessa. In particolare, non è consentito usufruire dei permessi per assistere contemporaneamente parenti o affini di terzo grado.
Chiarimenti normativi
La circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito della Legge 183/2010 (il cosiddetto “collegato lavoro”), ha fornito importanti precisazioni in merito. Al punto 3, la circolare afferma:
“Le nuove norme non precludono espressamente la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili”.
Tuttavia, la stessa circolare evidenzia alcune criticità legate all’efficacia dell’assistenza prestata dal lavoratore a più familiari con disabilità grave. In particolare, sottolinea come un impegno su più fronti potrebbe rivelarsi insufficiente per garantire un supporto adeguato a tutti i soggetti interessati. Inoltre, si richiama l’attenzione sui possibili disagi che tale situazione potrebbe comportare per la prestazione lavorativa del dipendente.
Conclusione
La cumulabilità dei permessi Legge 104/92 è una misura importante per garantire il supporto ai familiari con disabilità, ma deve essere esercitata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. È fondamentale che il lavoratore valuti attentamente la propria capacità di prestare un’assistenza adeguata a più persone, bilanciando le necessità familiari con gli impegni lavorativi.
COME ERA IN PRECEDENZA |
Permessi Legge 104/92: il lavoratore che beneficia dei permessi per sé stesso e per assistere un familiare
Il lavoratore con disabilità grave che usufruisce dei permessi previsti dal comma 6, articolo 33 della Legge 104/1992, può beneficiare anche di ulteriori permessi per prestare assistenza a un familiare in situazione di disabilità grave. Tale possibilità è riconosciuta senza la necessità di acquisire un parere medico-legale, come chiarito dalla circolare INPS n. 53/2008, punto 6.
Precisazioni normative
La circolare INPS n. 53/2008 specifica:
“Si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege 104/92 per sé stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave”.
Analogamente, l’INPDAP, nella circolare del 10 luglio 2000, n. 34 (punto 5.1), conferma la possibilità di cumulare i benefici per il lavoratore nella doppia veste di persona con disabilità grave e familiare di un’altra persona con disabilità grave. Tuttavia, questa possibilità è subordinata alla condizione che non vi siano altri familiari idonei a fornire l’assistenza richiesta. La circolare precisa:
“… cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Anche in questo caso il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo”.
Ulteriori chiarimenti
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, emanata in seguito alle modifiche apportate dalla Legge 183/2010, ha ribadito la possibilità di cumulo dei permessi. In particolare, il documento precisa:
“Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per sé stesso e per il familiare disabile che assiste”.
Il diritto al cumulo dei permessi Legge 104/92 è quindi pienamente riconosciuto al lavoratore con disabilità grave che presta assistenza a un familiare nelle stesse condizioni. Tuttavia, è necessario che sussistano i presupposti previsti dalla normativa e che non vi siano altri familiari in grado di garantire l’assistenza richiesta.
COME ERA IN PRECEDENZA |
Permessi Legge 104/92: il lavoratore che assiste un familiare beneficiario di permessi per sé stesso
La possibilità di un lavoratore di fruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92 per assistere un familiare con grave disabilità, che a sua volta beneficia degli stessi permessi per sé stesso, è disciplinata principalmente dalla circolare INPS n. 37 del 18 febbraio 1999 (punto 1.A). Sebbene non esistano disposizioni recenti specifiche su questo caso, la normativa stabilisce due condizioni fondamentali per consentire tale cumulabilità.
Le condizioni necessarie
- Effettiva necessità di assistenza:
Il familiare con grave disabilità che beneficia già dei permessi deve trovarsi in una situazione che richieda effettivamente un’assistenza da parte del lavoratore. Tale necessità deve essere valutata e certificata dal medico competente. - Assenza di altri familiari idonei:
Nel nucleo familiare non devono essere presenti altri familiari non lavoratori che siano in grado di fornire l’assistenza necessaria.
La circolare INPS n. 128/2003 ha ulteriormente precisato che, in situazioni ordinarie, i giorni di permesso spettanti ai due soggetti (il lavoratore e il familiare assistito) devono coincidere, garantendo così una maggiore coerenza nella gestione delle giornate di permesso.
Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica
Un successivo chiarimento è stato fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 44274 del 5 novembre 2012. Questo documento ha introdotto una maggiore flessibilità rispetto alla gestione delle giornate di permesso. Sebbene la prassi ordinaria preveda che i giorni di permesso Legge 104/92, richiesti dai due beneficiari, coincidano, il parere riconosce che tali permessi possano essere fruiti in giornate diverse.
Questa deroga si applica nei casi in cui le attività di assistenza necessarie per il familiare disabile non richiedano la presenza simultanea del lavoratore e del familiare assistito. Ad esempio, durante una giornata in cui il familiare con disabilità beneficia di permessi per sé stesso, potrebbe non essere necessario l’intervento del lavoratore, che invece potrebbe prestare assistenza in un’altra giornata in base alle specifiche esigenze.
Conclusione
La normativa e i chiarimenti successivi confermano che è possibile per un lavoratore assistere un familiare con grave disabilità che beneficia a sua volta dei permessi Legge 104/92 per sé stesso. Tuttavia, questa possibilità è subordinata alla sussistenza delle condizioni indicate e a una gestione flessibile, ma attenta, delle giornate di permesso, affinché siano soddisfatte le esigenze di assistenza e le necessità organizzative.
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