
Nel corso degli ultimi mesi, in sede di commissione, spesso ci si trova di fronte a casistiche cliniche contraddittorie e umanamente non tollerabili; Infatti – specialmente nei casi oncologici – su istanti aventi i requisiti per ottenere l’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO le commissioni mediche ASL si trovano “con le mani legate” e nell’impossibilità di doverlo concedere: perchè?
SEMPLICISSIMO: L’INPS (che da anni cerca di gestire in autonomia le visite di accertamento di invalidità civile per poter imporre i tagli illegittimi sugli invalidi), ha introdotto sul proprio portale dove vengono inseriti i verbali telematici, IL BLOCCO DELL’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO se questa non è proposta dal medico di famiglia che ha fatto il primo certificato.
Ebbene, il medico di famiglia, sovente, alla stesura del certificato, ha un quadro clinico dell’istante ancora “da valutare” e specialmente nei pazienti oncologici si ritrova una situazione “in fase primitiva” della malattia e tra il vedere e il non vedere (spinto anche dal terrore di essere “indagato” per falso) alla voce “Impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita” dove dovrà scegliere tra NO, SI, NON MI ESPRIMO, cosa sceglie? NO.
A questo punto la commissione medica ASL che dovrà accertare lo stato del paziente e che lo visiterà tra alcune settimane o tra qualche mese si troverà vincolata nell’espressione del giudizio; Nell’intervallo di tempo trascorso tra il certificato del medico di famiglia e l’accertamento della commissione medica ASL molte cose saranno sicuramente cambiate (… pensate un pò nei pazienti oncologici!!!) ovvero un medico di base fa una valutazione “di base” mentre una commissione medico-collegiale fa altre valutazioni sul caso.
A questo punto, PER USCIRE E AGGIRARE IL TRABOCCHETTO ORDITO DALL’INPS, vi sono due opzioni che I MEDICI DI FAMIGLIA potranno adottare:
- Nella stesura del certificato medico telematico alla voce “Impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita” barrare la casella “NON MI ESPRIMO”.
- Qualora la commissione medica ASL ai sensi dell’’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero del Tesoro n. 387/91 (ribadita dalla Corte di Appello di Napoli, sentenza 5307 del 7 giugno 2014) ravvisi che la certificazione medica allegata non sia conforme alle prescrizioni al riguardo dettate si da non consentire l’esame della pratica, si da atto all’inserimento in procedura di UN CERTIFICATO INTEGRATIVO (per sapere come si fa clicca quì).
Con questo sistema l’INPS ha dato un’altra “stoccata” ai poveri invalidi e un passo in avanti verso la gestione UNICA delle visite di invalidità civile rendendo il loro giudizio incontestabile e soprattutto non controllabile.
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