
la legge prevede l’esenzione dal pagamento per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
- le autovetture,
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
- gli autoveicoli per trasporti specifici,
- le motocarrozzette,
- i motoveicoli per trasporto promiscuo,
- i motoveicoli per trasporti specifici,
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
Bollo auto: esenzione per un solo veicolo
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Bollo auto: quattro tipologie di esenzione
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
2) Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
3) Disabilità mentale o psichica;
4) Disabilità per cecità o sordità.
Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti
La disabilità deve essere stata riconosciuta da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Ad esempio: l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, un braccio sollevatore, un sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo, ecc. L’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento stesso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
- Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:a) lo stato di handicap o di invalidità,b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
La disabilità grave deve essere stata riconosciuta, in stato di gravità, da una patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
Alla domanda di esenzione bisognerà allegare la seguente documentazione:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge derivente da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Disabilità mentale o psichica
La disabilità dovrà essere riconosciuta da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale;
- Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione del bollo auto, i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
Alla domanda di esenzione, bisognerà allegare la seguente documentazione:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:a) lo stato di handicap o di invalidità,b) l’affezione da cecità o sordità;
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
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