
Non serve l’autorizzazione del Giudice tutelare per l’apertura e la gestione (versamenti e prelievi) di un conto corrente intestato al minore beneficiario dell’indennità di accompagnamento o di frequenza.
Le operazioni relative all’accredito dell‘indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento, infatti, sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione e come tali devono essere gestite direttamente da chi esercita la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore; Sono infatti numerose le difficoltà riscontrate da molti cittadini nell’apertura e/o nella gestione di conti corrente o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali.
In pratica, si tratta di somme elargite a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano di conseguenza nel concetto di capitale, che riguarda invece somme incassate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo.
Tali indennità sono quindi nella piena disponibilità dei genitori senza che si renda necessaria alcuna specifica autorizzazione del giudice. Ne deriva che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione.
Lo stesso discorso va fatto anche nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica della stessa.
DA NOTARE CHE, a tali principi giurisprudenziali si sono uniformati già le condizioni generali di contratto di molte banche e di Poste italiane, dove viene indicato che: “l’apertura del conto corrente o del libretto nominativo speciale intestato al minore può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega; gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo disgiuntamente (con determinati limiti massimi giornalieri) o congiuntamente (senza limiti entro l’importo del saldo disponibile)”.
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