
Il lavoratore che assiste più familiari con handicap grave ha diritto al cumulo dei permessi o no?
I permessi di cui alla legge 104 consistono in tre giorni di permesso mensile retribuito o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero, per permettere di assistere il familiare disabile grave.
I permessi lavorativi sono disciplinati dall’articolo 33 della Legge 104/1992.
Se, dunque, il lavoratore ha la necessità di assistere più familiari disabili il decreto n.119 del 2011, all’art.6, ha disciplinato e aggiunto all’art 33 della L.104 uno specifico periodo che stabilisce la possibilità per il dipendente di prestare assistenza nei confronti di più persone con handicap grave a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il 1° grado o entro il 2° grado qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
La normativa, come visto, permette al lavoratore il cumulo dei permessi di cui alla Legge 104, ma alle seguenti condizioni:
- Solo se i familiari da assistere sono il coniuge e i parenti o affini di primo grado;
- Se i familiari da assistere sono parenti o affini di secondo grado, ma solo a patto che i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Non è ammesso il cumulo dei permessi nei casi in cui il familiare disabile da assistere sia un parente o affine entro il 3° grado.
Nella tabella seguente sono schematizzati i casi in cui il cumulo dei permessi è ammesso, i casi in cui è condizionato alle condizioni suesposte e i casi in cui non è ammesso.
Familiare disabile da assistere | Cumulabilità |
Moglie, figlio (1°) | ammessa |
Figlio (1°), figlia (1°) | ammessa |
Padre (1°), figlio (1°) | ammessa |
Marito, fratello (2°) | condizionata |
Fratello (2°), sorella (2°) | condizionata |
Marito, nonna (2°) | condizionata |
Fratello (2°), cognato (2°) | condizionata |
Figlio (1°), fratello (2°) | condizionata |
Figlio (1°), zia (3°) | non ammessa |
E’ consentito, inoltre, il cumulo dei permessi nell’ipotesi in cui il disabile da assistere sia anche lavoratore che già usufruisce in proprio dei permessi mensili?
E’ possibile che i giorni di permesso possano essere concessi al lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore con handicap grave anche se quest’ultimo già dispone dei permessi per se stesso.
Tuttavia, la circolare pone delle condizioni perché tale cumulo sia possibile. In pratica, il lavoratore non disabile può cumulare i permessi anche se il familiare con handicap da assistere usufruisca già dei permessi per se stesso solo se:
- il lavoratore disabile, pur godendo dei propri permessi, abbia un’effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità dell’assistenza deve essere valutata del medico della Sede INPS anche in relazione alla gravità dell’handicap);
- nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.
La circolare specifica che i familiari non lavoratori studenti sono equiparati, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui alla Legge 104, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (però per gli studenti universitari dopo il 1° anno di iscrizione deve essere verificata non solo l’iscrizione all’università ma anche l’effettuazione di esami).
Con successiva circolare Inps n. 128 del 11 luglio 2003 è stato precisato che: il familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo, cioè negli stessi giorni!
A seguito di tale circolare è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per l’Attività Ispettiva) che, con la risposta n. 30 del 06/07/2010 alla richiesta di interpello avanzata dall’Istituto Nazionale di Statistica, pur premettendo che la necessità o meno dell’assistenza è da determinarsi caso per caso, ha ritenuto, in linea con la ratio ispiratrice della legge n. 104, che il diritto all’utilizzo del congedo da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa.
L’Inps ha recepito tale indicazione confermando che il familiare del lavoratore disabile grave può godere del congedo straordinario e dei permessi di cui alla legge n. 104/92 anche durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile medesimo (Messaggio n. 24705 del 30 dicembre 2011), ritenendo dunque superata la circolare Inps n.128 del 2003.
Nella stessa direzione anche le recenti circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica; in particolare, con nota n.44274 del 05/11/2012 è stato riconosco il beneficio del permesso mensile al dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso. La nota chiarisce altresì che la situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex l. 104 coincidano con quelle concesse al lavoratore disabile, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste un disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività per conto dei disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro.
Altro caso è quello del lavoratore disabile che assiste un familiare
E’ possibile il cumulo dei permessi lavorativi in capo al lavoratore disabile che a sua volta assiste un familiare con handicap grave?
In tal caso la risposta varia a seconda dell’istituto previdenziale di riferimento.
L’INPS, dopo aver inizialmente negato al lavoratore disabile grave la possibilità di fruire dei permessi concessi a titolo personale e anche di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave (Circolare 18 febbraio 1999, n. 37), ha poi ammesso (Circolare 29 aprile 2008, n. 53, punto 6) tale possibilità, puntualizzando che non occorre nemmeno la preventiva valutazione da parte del medico INPS riguardo la capacità di garantire l’assistenza oggetto dei permessi.
Invece, l’INPDAP, ammette il cumulo dei permessi in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è però consentito a patto che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza .
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