
La legge 104 prevede che i lavoratori dipendenti possano chiedere i permessi retribuiti per assistere il familiare in situazione di disabilità grave, sempre che quest’ultimo non sia ricoverato a tempo pieno.
A seguito di un quesito che mi è stato posto, ho deciso di approfondire meglio l’argomento:
Cosa succede, però, nel momento in cui il familiare con handicap viene ricoverato a tempo pieno in struttura? è possibile continuare a fruire dei permessi di cui alla legge 104?
La normativa prevede che per poter fruire dei permessi legge 104 debbano sussistere le seguenti condizioni:
- la certificazione di handicap grave, art. 3 comma 3 Legge 104/92;
- il familiare da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno (per tempo pieno s’intende il ricovero per tutte le 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private dove viene assicurata l’assistenza sanitaria continua).
Quindi, ai fini dei permessi occorre come innanzi detto che il familiare non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili; comunque, in caso di ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali, i permessi legge 104 possono essere richiesti.
Vi sono però delle eccezioni a tale regola, cioè vi sono dei casi in cui nonostante il ricovero a tempo pieno in struttura, i permessi posso comunque essere fruiti.
In particolare, i permessi legge 104 sono riconosciuti anche se il familiare da assistere è ricoverato a tempo pieno nei seguenti casi:
- Il familiare con handicap grave ricoverato a tempo pieno ha necessità di recarsi al di fuori di tale struttura per effettuare visite o terapie certificate (messaggio Inps n. 14480 del 28 maggio 2010 – Ministero del lavoro nota 13/2009);
- Ricovero a tempo pieno del familiare con handicap grave in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; si ritiene che oltre alla condizione dello stato vegetativo permanente debba essere presa in considerazione anche l’ipotesi del coma vigile;
- I sanitari della struttura ospedaliera, dove il disabile è ricoverato a tempo pieno, documentano la necessità da parte di un genitore o un familiare di assistere il disabile in situazione di gravità (circolare INPS n. 32/2012).
La legge prevede, altresì:
- Che il prolungamento del congedo parentale fino agli 8 anni del bambino compete anche nel caso di ricovero allorché i sanitari richiedano la presenza dei genitori;
- Che il congedo retribuito biennale può essere accordato anche nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile grave, quando sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che dà assistenza.
Non va dimenticata un’importante sentenza della Corte di Cassazione (n. 21416 del 14/8/2019) secondo cui i permessi non possono essere fruiti nel caso di ricovero in strutture ospedaliere pubbliche o private, ma non in quelle residenziali di tipo sociale, come le case di riposo, le comunità alloggio o le case famiglia perché l’assistenza sanitaria non è continuativa. Resta fermo il divieto se la struttura fornisce prestazioni sanitarie continue, come l’RSA.
TRADOTTO: il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perchè queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
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