Incompatibilità e cumulabilità dell’indennità di accompagnamento

Nell’ambito dell’invalidità civile si distinguono tre principali categorie: invalidi civili, ciechi civili e sordi civili. Per ciascuna di queste categorie sono previsti benefici economici differenti.

Nonostante tale diversificazione, il processo di accertamento dell’invalidità è uniforme per tutte le categorie. Di seguito si approfondisce l’argomento relativo all’indennità di accompagnamento destinata agli invalidi civili, uno dei principali benefici economici previsti.

L’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili viene erogata esclusivamente a soggetti cui è stata riconosciuta un’invalidità pari al 100%. Tale beneficio è subordinato alla verifica, da parte della commissione medica competente, di una delle seguenti condizioni:

  1. Impossibilità di deambulare autonomamente senza il supporto permanente di un accompagnatore.
  2. Impossibilità di svolgere gli atti quotidiani della vita senza la necessità di assistenza continua.

Incompatibilità

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le seguenti prestazioni o situazioni:

  • Indennità analoghe concesse per cause di guerra (ad esempio, l’“indennità di assistenza e di accompagnamento” riservata ai titolari di pensioni di guerra di I categoria). Tuttavia, il beneficiario ha facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988).
  • Indennità analoghe riconosciute per cause di lavoro (INAIL) o di servizio. Anche in questo caso è possibile scegliere il trattamento più vantaggioso (art. 1, Legge 508/1988).
  • Indennità di frequenza (art. 3, Legge 289/1990).
  • Ricovero gratuito presso istituti o case di riposo pubbliche o convenzionate che garantiscano il mantenimento a totale carico di enti pubblici (art. 14-septies, Legge 33/1980; art. 12, Legge 118/1971).

Si precisa che il ricovero a pagamento o in regime di day hospital non determina incompatibilità con il beneficio. Inoltre, l’indennità non viene sospesa durante eventuali periodi di detenzione, considerando la persistenza delle necessità di assistenza.

Compatibilità

L’indennità di accompagnamento è compatibile con:

  • Lo svolgimento di attività lavorativa (art. 1, Legge 508/1988).

È inoltre cumulabile con:

  • Pensioni erogate per invalidità civile.
  • Pensioni concesse dall’INPS, sia per lavoratori dipendenti che autonomi (art. 12, Legge 412/1991).
  • Rendite INAIL, purché le patologie invalidanti siano distinte da quelle riconosciute per l’invalidità civile.

Pluriminorazioni

Con il termine “pluriminorazioni” si identifica la coesistenza di più minorazioni invalidanti, ciascuna afferente a categorie diverse (ad esempio, cecità e cardiopatia, sordità e problemi motori). In tali casi, il soggetto può ottenere un riconoscimento per ciascuna delle minorazioni presenti.

Pertanto, esclusivamente in presenza di pluriminorazioni, l’indennità di accompagnamento può essere cumulata con altri benefici economici previsti per ciechi civili o sordi civili, trattandosi di patologie appartenenti a categorie distinte.

 

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