
E’ di pochi giorni fa l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ( n. 4110 del 14 marzo 2012) ha stabilito che l’assegno di invalidità civile spetta anche allo straniero,non cittadino italiano, che però abbia il permesso di soggiorno e sia coniugato con un italiano.
L’ordinanza è scaturita dal fatto di una donna straniera alla quale era sì stato riconosciuto l’assegno di invalidità civile, ma solo a decorrere dal momento in cui era divenuta cittadina italiana e non anche per il periodo antecedente in cui comunque godeva del permesso di soggiorno.
Per cui, sintetizzando, la Suprema Corte ha sancito che la persona straniera che abbia il permesso di soggiorno e sia sposata con un italiano ha diritto a ricevere la pensione di invalidità civile anche per il periodo in cui non aveva ancora la cittadinanza italiana.
Infatti, l’assegno di invalidità spetta di fronte alla dimostrazione del carattere non episodico e non di breve durata del soggiorno nel territorio dello stato italiano. Dimostrato ciò, lo straniero ha diritto al riconoscimento del relativo assegno.
La Cassazione cita anche, nell’ordinanza de quo, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha più volte disposto che in materia di provvidenze destinate a far fronte al sostentamento della persona viene meno ogni discrimine tra il cittadino e lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato.
Altra nota molto importante sta nel fatto che viene messo in discussione anche quanto affermato dall’Inps che ha subordinato la concessione dell’assegno di invalidità al requisito della permanenza in Italia da almeno 5 anni.
Leave a Reply