Visita di revisione: decorrenza sospensione provvidenze invalidi. Il Tribunale di Torino con sentenza emessa il 9 gennaio 2012 (sentenza ancora da depositare) ha stabilito un principio molto importante in materia di invalidità civile.
La sentenza de quo è scaturita a seguito di un ricorso presentato da una ragazza disabile tramite la Consulta per le persone in difficoltà in quanto si era vista sospendere la provvidenza economica a causa di un ritardo dell’Inps nel procedere alla visita di revisione nei tempi stabiliti.
Si sa che per molte patologie per cui si percepiscono delle provvidenze economiche, nel verbale di visita viene indicato un termine di revisione, ossia una data entro la quale occorre essere rivisti dall’Inps per una visita di accertamento volta ad accertare se esiste ancora il diritto alla provvidenza o meno.
Purtroppo spesso accade che la persona invalida non venga chiamata a visita di revisione nel termine stabilito e ciò ad esempio per dei ritardi, errori nelle comunicazioni o liste d’attesa troppo lunghe, con la conseguenza che l’invalido si vede sospendere le provvidenze economiche.
La sentenza succitata ha stabilito che ogni qual volta il ritardo nella visita di revisione dipenda dall’Inps e non da un comportamento della persona invalida, l’ente sia tenuto a continuare a versare la provvidenza economica fino a che non si tenga la visita e venga accertato il diritto o meno alla provvidenza.
Infatti, la legge n. 326 del 2003 all’art 42 e la circolare Inps n.77 del 2008 prevedono entrambe che la revoca della prestazione possa essere disposta a far data dalla verifica delle condizioni dell’invalido, con la conseguenza che la sospensione della prestazione economica non può avvenire se prima la persona disabile non sia stata sottoposta a visita di revisione, anche perché prima di tale data si deve supporre che il requisito sanitario sussista.
Concludendo, la persona che deve essere sottoposta a visita medica di revisione non può vedersi sospendere le prestazioni economiche se l’Inps non provvede a convocarla nel termine stabilito dal verbale.
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