
Il cittadino munito di regolare contrassegno per la circolazione e la sosta del veicolo ha il diritto di sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento, delimitati da segnaletica blu, qualora le aree riservate ai disabili risultino occupate da altri?
La questione è stata affrontata in diversi contesti ma la recente giurisprudenza è univoca nel ritenere che la sosta del veicolo nelle aree blu non è gratuita e che, pertanto, sono tenuti al pagamento tutti coloro che utilizzino tali stalli, compresi i cittadini in possesso di contrassegno arancione e oggettivamente impossibilitati a fruire dei parcheggi riservati a disabili e invalidi.
Nel 2006, con la sentenza n. 6044 il TAR Lazio privava di efficacia una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanata al fine di chiarire, su sollecitazione di alcune associazioni di disabili, la questione della gratuità dei parcheggi delimitati da segnaletica blu. Il Dipartimento Trasporti Terrestri sosteneva che non appariva equo “chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo spazio a lui appositamente riservato, ne occupasse un altro peraltro inadeguato a soddisfare particolari esigenze”.
Il TAR richiamava, nella propria pronuncia, l’art. 11 del DPR 503/1996 secondo cui amministrazioni comunali e aziende concessionarie delle aree di parcheggio devono assicurare che ai possessori di contrassegno arancione sia riservato, gratuitamente, almeno un posto ogni 50 (o frazione) posti disponibili. A parere del giudice amministrativo, è sufficiente che tale riserva di posti sia stata rispettata per favorire, in astratto, la sosta del veicolo del cittadino disabile.
La questione si ripropone nei medesimi termini, nel 2009, innanzi al Giudice di Pace, a seguito di un ricorso, presentato da un cittadino disabile, avverso un verbale di accertamento per violazione dell’art. 157 C.d.S. Il ricorrente lamentava l’ingiustizia della sanzione elevata dalla Polizia Municipale sostenendo di aver parcheggiato la propria vettura in zona tariffata, delimitata da strisce blu, ma di aver esposto il contrassegno arancione per la sosta, regolarmente ottenuto a cagione della propria invalidità.
Il G.d.P. e la Corte Cass. adita in sede di impugnazione, respingono il ricorso ritenendone infondate le motivazioni. In particolare, con sentenza n.21271/2009, la Corte di Cassazione ribadisce che non esiste alcuna norma che preveda l’esenzione dei cittadini disabili dal pagamento del ticket per la sosta negli stalli tariffati. I titolari del contrassegno sono esonerati, motiva la Corte con riferimento agli artt. 188 C.d.S. e 11 D.P.R. 503/1993, “rispettivamente dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente” (…) Dalla gratuità della sosta deriva al disabile un vantaggio meramente economico e non in termini di mobilità”.
La gratuità della sosta è, pertanto, consentita solo negli spazi riservati il cui numero minimo è di uno ogni 50 posti.
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