
Con la recentissima sentenza del 06/08/2014, n. 04200/2014, il Consiglio di Stato (Sezione IV) ha stabilito che la richiesta di trasferimento può essere rifiutata se la persona portatrice di handicap ha altri familiari in loco.
Nello specifico, il Consiglio di Stato ha evidenziatole le seguenti ragioni.
Con la legge nr. 183 del 2010, è stata eliminata dall’art. 33 della legge nr. 104 del 1992 la previsione dei requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza. Quindi, tali requisiti non possono più essere pretesi dall’Amministrazione come presupposto per la concessione dei benefici di cui al citato art. 33, con la conseguenza che gli unici parametri entro i quali l’Amministrazione deve valutare se concedere o meno i benefici in questione (nella fattispecie concreta il trasferimento presso altra sede lavorativa) sono le proprie esigenze organizzative ed operative e l‘effettiva necessità del beneficio, al fine di impedire un suo uso strumentale.
Ciò significa che la richiesta di trasferimento non rappresenta un diritto incondizionato del richiedente; infatti la pubblica amministrazione può legittimamente rifiutare l’istanza di trasferimento di un proprio dipendente, presentata ai sensi dell’art. 33, quando le condizioni personali e familiari dello stesso recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione.
Ne deriva che il diritto al trasferimento è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell’Amministrazione e richiede due condizioni:
1. che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile;
2. che vi sia l’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione.
Ne deriva che, anche se il requisito della vacanza e della disponibilità sia soddisfatto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione.
Quando poi risulta che la persona portatrice di handicap ha altri familiari in loco e che il richiedente non ha in precedenza prestato attività di assistenza nei suoi confronti, la p.a. può legittimamente respingere la richiesta di trasferimento.
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