Pensione di reversibilità e figli inabili.

La pensione ai superstiti viene elargita dopo il decesso del pensionato o dell’assicurato (che ancora lavori) e può essere di due tipi:

– di reversibilità, quando il deceduto percepiva già la pensione di vecchiaia o di anzianità;

indiretta, quando il deceduto lavorava ancora e aveva versato un minimo di contributi.

La pensione ai superstiti viene riconosciuta:

– al coniuge anche separato (se il tribunale ha decretato il diritto agli alimenti) e in taluni casi particolari anche divorziato;
– ai figli che alla data del decesso siano minori, studenti (fino ai 26 anni) che non svolgano attività lavorativa; ai figli inabili indipendentemente dall’età;
– in alcuni casi particolari ai genitori (ultra 65enni, se non ci sono figli, nipoti, o coniuge e se sono a carico al momento del decesso); ai nipoti (se minorenni e se i genitori non sono in grado di assisterli al momento del decesso); ai fratelli e alle sorelle (se a carico e se non ci sono figli, coniugi, genitori o nipoti).

Importo della pensione

Le quote spettanti ai familiari sono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso ( comprensiva , se la pensione che ne deriva è troppo bassa , dell’eventuale integrazione al trattamento minimo).

La pensione spetta in percentuali diverse a seconda del grado di parentela degli aventi diritto.

– al coniuge: 60% della pensione
– al coniuge con un figlio: 80% della pensione
– al coniuge con due figli: 100% della pensione

Se manca il coniuge del deceduto, i familiari a carico al momento del decesso hanno diritto ad quote diversificate:

– figlio: 70%
– due figli: 80%
– tre figli: 100%
– un genitore: 15%
– due genitori: 30%

Se vi sono più soggetti aventi diritto alla pensione, la somma delle diverse quote non può in ogni caso valicare il 100% della pensione cui aveva diritto l’assicurato al momento del decesso.

Al superstite che ha diritto alla pensione, se possiede anche altri redditi, la pensione ai superstiti viene ridotta percentualmente a seconda del reddito.

Ad esempio, se il reddito annuo è superiore a tre volte il trattamento minimo (per il 2009, 17.869,80 euro), l’ammontare della pensione viene ridotta del 25%. Se è superiore a 4 volte il trattamento minimo viene diminuita del 40% e, se è superiore di 5 volte, del 50%.

Concetto di “a carico”

Per le pensioni ai superstiti il concetto di “a carico” non è lo stesso di quello previsto in ambito fiscale ai fini IRPEF; in quest’ultimo caso “a carico” significa che i familiari non devono avere un reddito proprio superiore 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Invece, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro vengono considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa (rif: articolo 13 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7). Qui il termine “sostentamento” racchiude sia la non autosufficienza economica dell’interessato e sia ilmantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.

Vengono considerati non autosufficienti economicamente:

– i figli maggiorenni (con le precisazioni esposte prima) aventi un reddito che non supera l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (cioè 595,66 euro mensili per il 2009);
– i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quanto fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cioè 1.240,52 euro mensili per il 2009);
– i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento (e cioè 1.712,56 euro mensili per il 2009).

Il “mantenimento abituale” è dedotto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite. Nel caso di figlio inabile le verifiche sono diverse a seconda che questi sia convivente o non convivente.

Se i figlio è convivente basta lo stato di autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto. Se invece il figlio non è convivente occorre dimostrare anche il mantenimento abituale ed in tal caso viene fatto un esame comparativo dei redditi (del deceduto e del superstite) per accertare se il primo concorreva effettivamente in modo rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente.

Inabilità e lavoro

Per avere diritto alla pensione ai superstiti, si considerano inabili le persone che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. (art. 8, comma 1, Legge 222/1984).
Rispetto alla documentazione sanitaria da esibire, generalmente gli Enti previdenziali fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento.
Fino all’approvazione della Legge 31/2008, la pensione ai superstiti era non veniva concessa nel caso in cui l’inabile svolgesse una qualsiasi attività lavorativa, anche part-time, al momento della scomparsa del genitore.
Invece, la Legge 31/2008 all’articolo 46, ha introdotto un’eccezione, prevedendo che l’attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11, legge 12 marzo 1999, n. 68) non vieta l’erogazione della pensione di reversibilità.
La finalità terapeutica dell’attività lavorativa viene accertata dall’ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.).

Recentemente l’Inps è intervenuta con la Circolare n. 15 del 6 febbraio 2009, che chiarisce le indicazioni del Legislatore. La circolare spiega che la prima verifica riguarda il datore di lavoro che deve:

– rientrare nella categoria dei laboratori protetti o delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;

– oppure, deve aver assunto l’inabile tramite una convenzione di integrazione lavorativa di cui all’articolo 11 della legge n. 68 del 1999;

– oppure, deve aver assunto l’inabile con contratto di formazione di lavoro, di apprendistato, ovvero con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.

L’orario settimanale del lavoratore, come previsto espressamente dalla Legge 31/2008, non deve superare le 25 ore settimanali.

La seconda verifica riguarda l’accertamento della natura terapeutica dell’attività lavorativa. L’INPS conferma che l’attività lavorativa svolta dal soggetto inabile deve avere una funzione terapeutica e di inclusione sociale accertata dall’INPS attraverso i suoi Centri medico Legali che dovranno considerare che “per alcune persone affette da gravi disabilità, il concetto di lavoro assume una diversa connotazione rispetto a quello di prestazione d’opera retribuita atta a garantire un’esistenza libera e dignitosa ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Per tali persone il lavoro ha una valenza terapeutica, favorendo lo sviluppo di alcune autonomie della persona come le autonomie personali, quelle autonomie motorie, lo sviluppo della comunicazione e lo sviluppo delle competenze socio-adattative.

 

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