Invalidi civili: le Dichiarazioni Periodiche di Responsabilità

Invalidi civili: le Dichiarazioni Periodiche di Responsabilità

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Gli invalidi civili titolari di prestazioni economiche devono presentare entro il31 marzo di ogni anno delle dichiarazioni riguardanti la permanenza di alcune condizioni.

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L’obbligo incombe su:

– gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento;

– gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile di assistenza;

– i titolari di indennità di frequenza (a partire dal 2010, a seguito di circolare Inps n. 167 del 30 dicembre 2010).

Non devono presentare alcuna dichiarazione gli invalidi civili al 100% titolari di sola pensione di invalidità.

Procedura: In tempo utile e prima della scadenza del termine, gli interessati ricevono dall’INPS un avviso nonché l’indicazione della procedura da seguire per presentare la relativa dichiarazione. Qualora chi fosse tenuto alla relativa dichiarazione non riceva entro febbraio la comunicazione da parte dell’Insp, è bene che si rivolga all’INPS competente per territorio.

A far data dal 2011, le dichiarazioni vanno presentate unicamente per via telematica, trasmettendo direttamente le informazioni richieste (se si è in possesso del codice pin) oppure può rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale o ad un professionista abilitato.

Tipologia di dichiarazioni: Le dichiarazioni da effettuare periodicamente sono diverse e cambiano a seconda della tipologia di invalidità riconosciuta.

– Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento devono presentare il Mod. ICRIC riguardante la sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto.

– Gli invalidi civili parziali titolari assegno mensile sono tenuti a presentare ilMod. ICLAV riguardante la permanenza del requisito della mancata prestazione di attività.

– Gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza devono presentare il Mod. ICRIC riguardante l’eventuale sussistenza di uno stato di ricovero.

Si rammenta che i titolari di pensione sociale e assegno sociale devono presentare la dichiarazione relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia; i soli titolari di assegno sociale devono presentare anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto, il Mod. ACCAS/PS.

Per i disabili intellettivi o psichici la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’art. 1 comma 254, è prevista la possibilità di presentare semplicemente un certificato medico che riporti la patologia.

 

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